Nomina di un referente unico da parte delle imprese di assicurazione per l’attività antifrode. Le imprese di assicurazioni dovranno provvedere alla nomina di un referente dell’attività antifrode per gli adempimenti di contrasto alle frodi nel settore compresi quelli riconducibili all’istituendo archivio informatico integrato. Questo è il contenuto della lettera datata 21 maggio 2014 che l’Ivass ha inviato alle imprese di assicurazione. Il referente dell’attività antifrode, inoltre, dovrà rivestire tale ruolo anche nei confronti degli organi di polizia giudiziaria che operano sul territorio e sarà il destinatario delle richieste di informazioni da questi inoltrate, quando non diversamente disposto. La nomina del referente e il conferimento dei relativi poteri di rappresentanza da parte dei competenti organi societari dovrà avvenire entro 30 giorni dal 21 maggio. Entro lo stesso termine tale nomina, a firma del rappresentante legale della società, sarà resa nota a questo Ivass mediante comunicazione al servizio studi e gestione dati – divisione banche dati e antifrode, trasmessa via e-mail all’indirizzo studi.gestionedati@pec.ivass.it. Tenuto conto della riservatezza di alcune delle informazioni che potranno essere trattate con l’Ivass, è richiesto di fornire un indirizzo di posta elettronica certificata assegnata al suddetto referente. Entro il medesimo termine di 30 giorni sarà trasmessa, allo stesso indirizzo di posta elettronica studi.gestionedati@pec.ivass.it, una scheda contenente le informazioni richieste (all. 1 alla lettera del 21 maggio scorso). Eventuali modifiche del nominativo e/o dei relativi recapiti dovranno essere tempestivamente comunicati all’Ivass, utilizzando le stesse modalità. Ricordiamo che l’Ivass ai sensi dell’art. 30 della legge 24 marzo 2012 n. 27, esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, dlgs n. 209/2005, al fine di assicurare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all’obiettivo di contrastare le frodi nel settore.