di Daniele Cirioli  

 

Sì al versamento del Tfr pregresso nei fondi pensione. Se il datore di lavoro è d’accordo (è lui a sborsare i quattrini), il lavoratore può trasferire le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) maturate dal 1° gennaio 2007 e restate in azienda. Lo precisa la Covip a risposta di un quesito. La possibilità riguarda soltanto le imprese con meno di 50 addetti, che sono quelle che ancora possono trattenere il Tfr in azienda. Per le imprese con più addetti, obbligate a versare il Tfr al fondo tesoreria Inps quando non destinato a un fondo pensione, la Covip ha interessato l’Inps al fine di prevedere una stessa soluzione, positiva cioè al trasloco del Tfr dal fondo tesoreria a un fondo pensione.

 

Tfr pregresso. La questione riguarda il conferimento alla previdenza complementare del cosiddetto Tfr pregresso, ossia delle quote di trattamento già maturate e non devolute a un fondo pensione. Il quesito, nello specifico, concerne la possibilità per un lavoratore, d’accordo con l’azienda, di devolvere al proprio fondo pensione questo Tfr pregresso maturato dal 1° gennaio 2007 (data d’entrata in vigore dell’ultima riforma del Tfr e della previdenza integrativa, il dlgs n. 252/2005).

 

Il regime fiscale. Prima di entrare nel merito della questione la Covip rileva l’esistenza di norme in merito al Tfr pregresso nella legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008). In particolare, si tratta del comma 7-bis, introdotto all’art. 23 del dlgs n. 252/2005, il quale definisce le modalità di tassazione delle prestazioni di previdenza complementare relative a quote di Tfr maturate in anni precedenti al 1° gennaio 2007 (prima della riforma) e devolute dopo tale data alla forma di previdenza complementare scelta dal lavoratore. Questa previsione, spiega la Covip, ha una circoscritta valenza fiscale limitandosi a chiarire il regime di tassazione applicabile al Tfr pregresso. Tali somme, pertanto, in occasione dell’erogazione delle prestazioni, restano soggette ai diversi regimi fiscali in vigore nei periodi di maturazione del Tfr.

 

Ok al trasferimento. Secondo la Covip tali disposizioni fiscali non pongono preclusioni alla possibilità di devolvere alla previdenza complementare il Tfr pregresso maturato dal 1° gennaio 2007. Perché per tali somme non sussiste necessità di una specifica previsione di natura fiscale, poiché si tratta di conferimenti comunque riferiti a somme maturate dopo il 1° gennaio 2007, per le quali il regime di tassazione è disciplinato dal dlgs n. 252/2005.

Pertanto, qualora uno stock di Tfr maturato dal 1° gennaio 2007 sia rimasto in disponibilità dell’azienda in quanto non obbligata al versamento al fondo di tesoreria Inps (cioè le aziende meno di 50 addetti), la Covip ritiene possibile che lo stock venga destinato alla previdenza complementare, previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro. La facoltà riguarda soltanto le aziende con meno di 50 addetti.

La Covip, invece, non può esprimersi sul Tfr pregresso (dal 1° gennaio 2007) che, per scelta esplicita dell’aderente, è stato mantenuto come buonuscita (art. 2120 codice civile) e, nel caso di azienda con almeno 50 addetti, è stato versato dal datore di lavoro al fondo tesoreria Inps. Di tanto, tuttavia, ha interessato gli uffici dell’Inps, al fine di promuovere una riflessione sul tema nonché l’adozione di iniziativa nel senso di consentire il passaggio del Tfr dal fondo tesoreria a un fondo pensione, nell’ottica della rilevante finalità sociale della previdenza complementare.