di Vincenzo Dragani  

 

Rimodulazione delle soglie di pericolosità legate alla presenza di sostanze pericolose negli stabilimenti, con conseguente alleggerimento delle misure di sicurezza per le industrie a più basso rischio di incidenti e aggravio sia di obblighi di prevenzione interni che controlli esterni per quelle a più alta possibilità di conseguenze dannose per ambiente e salute umana. È partito lo scorso 12 aprile 2014, con l’entrata in vigore del dlgs 14 marzo 2014, n. 48 (G.U. 28 marzo 2014 n. 73) l’allineamento della normativa nazionale alle ultime regole comunitarie recate dalla nuova direttiva 2012/18/Ce sul «controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», disciplina meglio nota come «Seveso», che impone ai gestori di stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a determinate soglie di adottare tutte le misure necessarie per prevenire danni e limitarne le conseguenze, notificare alle Autorità di competenza informazioni relative ai preparati detenuti, predisporre rapporti di sicurezza e piani di emergenza.

 

Le novità in vigore. Il dlgs 48/2014 (mediante la riformulazione del dlgs 334/1999, provvedimento nazionale di riferimento in materia) attua la prima parte della nuova direttiva, rimodulando le soglie di rischio (che fanno scattare gli obblighi di prevenzione previsti dalla normativa) legate alla presenza di determinati combustibili considerati pericolosi per l’ambiente. Con l’aggiunta della voce «oli combustibili densi» alla categoria dei «prodotti petroliferi» prevista dalla Parte I, allegato I al citato dlgs 334/1999 il nuovo decreto legislativo alza, infatti, la soglia della sostanza che rende obbligatorio per gli stabilimenti che le detengono (in prevalenza centrali termoelettriche) il rispetto della normativa «Seveso», portandone il quantitativo dall’attuale fascia coincidente le «200/500 tonnellate» alla nuova banda di «2.500/25.000 tonnellate».

 

Le altre novità in arrivo. Entro il 31 maggio 2015 il legislatore nazionale dovrà invece dare attuazione alle altre e più stringenti regole imposte dalla nuova direttiva 2012/18/Ce (evoluzione dell’omonimo provvedimento 96/82/Ce, c.d. «Seveso II», a sua volta upgrade della prima e storica direttiva 82/501/Cee) su riclassificazione delle sostanze pericolose, rivisitazione delle procedure di prevenzione da parte degli impianti, frequenza dei controlli esterni. Sotto il primo profilo la direttiva «Seveso III» impone, infatti, la rivisitazione delle categorie di rischio delle sostanze pericolose mediante la sostituzione delle attuali categorie «tossico» e «molto tossico» (previste dall’uscente e citata direttiva 96/82/Ce) con i nuovi parametri di «tossicità acuta» previsti dal regolamento Ce n. 1272/2008. Sotto il profilo della prevenzione, con l’attuazione completa della direttiva 2012/18/Ce arriverà invece l’obbligo per gli impianti che utilizzano sostanze classificate come pericolose di effettuare una più approfondita analisi sia degli scenari di potenziali incidenti che della loro gestione. Al fine di prevenire il c.d. «effetto domino» essi dovranno infatti comunicare ogni 5 anni alle autorità competenti tutti i dati relativi ad ambiente circostante lo stabilimento, come informazioni su industrie limitrofe e sviluppi urbani incompatibili. Dal punto di vista burocratico, il documento recante la strategia per la prevenzione degli incidenti (noto come «Mapp», acronimo di «major-accident prevention policy») sarà obbligatorio per tutti gli stabilimenti, dovrà sempre avere forma scritta, essere inviato alle autorità competenti ed aggiornato con la stessa cadenza quinquennale della comunicazione iniziale; la «relazione sulla sicurezza» che certifica valutazione dei rischi, tenuta impianti e predisposizione del piano di emergenza interno (meglio conosciuta come «Sms», dall’inglese «safety management system») dovrà invece essere di contenuto proporzionato ai rischi legati agli impianti, fondato sugli effettivi scenari di incidenti rilevanti e costantemente aggiornato. In relazione, infine, ai controlli esterni ciò che cambierà sarà la frequenza delle visite obbligatorie da parte delle Autorità pubbliche: l’obbligo di nuova ispezione scatterà sempre in caso di presentazione di reclami o di oggettive situazioni di pericolo; per le industrie a rischio meno elevato la frequenza dei controlli di default potrà invece passare da annuale a triennale, ma in caso di rilevate irregolarità una nuova ispezione dovrà partire entro i successivi sei mesi.

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