Via libera alla rivalutazione delle indennità Inail per danno biologico, che dal 1° gennaio 2014 aumentano del 7,57 per cento. Lo stabilisce il decreto interministeriale (economia e lavoro) pubblicato ieri sul sito internet del ministero del lavoro, sezione pubblicità legale. La novità, prevista dalla legge Stabilità 2014, interessa oltre 100 mila lavoratori infortunati e tecnopatici.
Danno biologico più pesante. È il comma 129 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 (legge Stabilità del 2014) ad aver disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, il parziale recupero del potere d’acquisto delle indennità spettanti per danno biologico. L’importo di tali indennità è stato fissato nell’anno 2000 dalla riforma Inail (dlgs n. 38/2000) e non è soggetto all’adeguamento annuale al tasso d’inflazione Istat, cosa che generalmente avviene invece per ogni altra prestazione di tipo assistenziale e/o previdenziale. Unica eccezione, l’aumento dell’8,68% operato a favore degli infortuni accaduti a decorrere dal 1° gennaio 2008 e ristorati con indennizzo in capitale, nonché per le rendite erogate dalla medesima data (dm 27/3/2009).
Indennità più pesanti. La legge di Stabilità 2014, dunque, effettua un secondo round di rivalutazione delle indennità «a titolo di recupero straordinario del valore delle prestazioni». Il predetto comma 124, nello specifico, stabilisce che l’aumento non deve superare il 50% della variazione Istat negli anni dal 2000 al 2013 e deve essere contenuto nel limite di una spesa annua di 50 milioni di euro. L’aumento è stato fissato dal decreto pubblicato ieri sul sito web del ministero del lavoro (per la pubblicità legale) in misura pari al 7,57%. Le rendite interessate dall’incremento sono circa 105 mila, 55 mila gli indennizzi in capitale annui e 13 mila le nuove rendite del 2014.
Le nuove misure. L’indennizzo per il ristoro del danno biologico è determinato in base ad una tabella (detta appunto «tabella indennizzo danno biologico») la quale prevede la liquidazione di un indennizzo in capitale (cioè una tantum) per gli infortuni o malattie professionali dai quali sia derivata un’invalidità di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16% e di una rendita (indennizzo periodico a vita) per gli infortuni o malattie professionali dai quali sia derivata una menomazione di grado pari o superiore al 16%. Un esempio; nell’ipotesi di un infortunio dal quale sia derivata una menomazione di grado tra il 16 e il 100%, l’importo della rendita spettante varia:
- da 1.033 euro (grado del 16%) a 14.719 euro (grado del 100%) per gli infortuni avvenuti entro il 31 dicembre 2007;
- la misura è salita a 1.123 euro (grado del 16%) e a 15.997 euro (grado del 100%) a partire dal 1° gennaio 2008;
- adesso (dal 1° gennaio 2014) gli importi passano, rispettivamente, a 1.208 euro (grado del 16%) e 17.032 euro (grado del 100%).