Non è sempre necessario il Documento di valutazione dei rischi interferenti (Duvri) nelle procedure di gara per l’affidamento di servizi e forniture.
Lo chiarisce la sentenza del Consiglio di stato, sezione V, 21 gennaio 2014, n. 330, che corregge il tiro della giurisprudenza di primo grado e di alcune teorie, secondo le quali l’obbligo di predisporre il Duvri scatterebbe sempre e comunque, per qualsiasi procedura d’appalto.
I giudici di palazzo Spada contestano radicalmente l’assunto.
Occasione ne è stata una controversia relativa ad un appalto di servizio di mediazione culturale, per il quale l’amministrazione appaltante non aveva previsto, nel bando e capitolato, alcuna norma relativa all’eventuale sussistenza e quantificazione degli oneri per la sicurezza dei lavoratori, astenendosi anche da valutare i rischi di interferenze nello svolgimento delle attività dell’aggiudicatario. Ciò in considerazione della natura prevalentemente intellettuale della prestazione richiesta ai mediatori culturali e, ancora, della circostanza che l’appalto non chiedeva lo svolgimento di nessuna attività al di fuori della sede di lavoro della aggiudicataria o comunque presso le sedi della stazione appaltante. Il che escludeva in radice la possibilità di «interferenze» fisiche tra lavoratori.
Secondo il Consiglio di stato, in presenza di servizi caratterizzati da prestazioni prevalentemente intellettuali e di una oggettiva impossibilità di interferenze con il lavoro dei dipendenti della stazione appaltante, le regole speciali di tutela dei lavoratori previste dall’ordinamento non debbono essere applicate. Il Duvri, ai sensi dell’articolo 26 del dlgs 81/2008, ha lo scopo di evidenziare le misure di sicurezza necessarie per ridurre il rischio che attività lavorative svolte nella sede della stazione appaltante si «incastrino» con i lavori svolti dall’appaltatore, esponendo lavoratori ai rischi propri delle lavorazioni dell’appaltatore.
È piuttosto evidente che se, per un verso, l’attività dell’appaltatore è esente da rischi, in quanto prevalentemente di natura intellettuale; e, per altro verso, non viene svolta nelle sedi di potenziale interferenza, la redazione del Duvri non avrebbe alcuna utilità.
Nel caso di specie, Palazzo Spada ha ritenuto non dimostrata la presenza di fattori di rischio, tali da imporre una regolamentazione particolare dei profili di sicurezza connessi al servizio di mediazione culturale.
La sentenza della sezione V ricorda anche l’illegittimità di clausole di gara poste per imporre ai concorrenti di specificare nelle offerte la consistenza degli oneri per la sicurezza «in assenza conclamata di rischi», perché ciò lederebbe i principio di razionalità nella conduzione degli appalti e il favore per la partecipazione. Dunque, apparirebbe «assolutamente meccanicistico e del tutto non pertinente con gli interessi sostanziali dell’Amministrazione» appaltante prevedere negli atti di gara da un lato il Duvri, dall’altro la valutazione dei rischi, se per la prestazione contrattuale richiesta non risultino evidenze di rischi connessi all’attività lavorativa.