di Daniele Cirioli  

 

Via libera all’utilizzo della procedura semplificata di adozione dei modelli organizzativi di gestione della sicurezza sul lavoro. La procedura si rivolge alle piccole e medie imprese, ma è una soluzione «onerosa» per quelle di ridotte dimensioni, cioè con un numero minimo di lavoratori e una struttura organizzativa semplice. Lo spiegano le linee guida alla modulistica approvata dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e recepite dal dm 13 febbraio pubblicato sulla G.U. n. 45/2014. L’adozione della procedura semplificata, possibile dal 24 febbraio, crea uno scudo protettivo e preventivo dei reati di omicidio colposo, lesioni gravi e gravissime.

Il decreto. Il decreto deriva dalle previsioni dell’art. 30 del T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008) il quale, tra l’altro, affida il compito alla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di elaborare procedure semplificate per l’adozione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (Mog) nelle piccole e medie imprese. La commissione ha approvato tali procedure il 27 novembre 2013 e sono state recepite con decreto del ministero del lavoro del 13 febbraio. Con il passaggio sulla Gazzetta Ufficiale, adesso, possono essere praticamente utilizzate con efficacia esimente per i reati previsti dal dlgs n. 231/2001 (responsabilità delle persone giuridiche, società e associazioni).

Le Pmi. Il decreto precisa che, ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro beneficiari della procedura semplificata, cioè delle Pmi, si fa riferimento al dm 18 aprile 2005. Pertanto le imprese interessate sono quelle che soddisfano i requisiti indicati in tabella.

La procedura semplificata. Il dm spiega che per procedura semplificata per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione s’intende una serie di scelte organizzative, assistite da specifiche modalità attuative, finalizzate a osservare l’adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza. L’adozione di un Mog, in base alle linee guida approvate dal decreto, dipende dalla complessità dell’organizzazione aziendale più che dalla sua dimensione. In particolare, spiegano che la realizzazione di un Mog rappresenta un impegno per le imprese con un numero minimo di lavoratori e una struttura organizzativa semplice. Pertanto, alle aziende di dimensioni e/o complessità ridotte, suggeriscono di valutare l’opportunità di implementare un Mog aziendale il quale, sebbene quando efficacemente attuato migliori la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, la sua adozione, non essendo obbligatoria, va valutata dalla direzione aziendale in virtù delle proprie necessità ed esigenze gestionali e organizzative.

Lo scudo. L’adozione del Mog ha l’effetto di costituire uno scudo a prevenire i reati disciplinati dall’art. 25-septies del dlgs n. 231/2001 (introdotto dall’art. 300 del T.u. sicurezza). Tale articolo, in particolare, stabilisce che in caso di condanna per omicidio colposo (art. 589 del cp) in materia di sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote (una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro e non è mai ammesso il pagamento in misura ridotta), nonché le sanzioni interdittive (esercizio attività, contrattazione con la pubblica amministrazione, incentivi e agevolazioni, licenze e autorizzazioni) per la durata dai tre mesi a un anno. Inoltre prevede che, in caso di condanna per il reato di lesioni personali colpose, commesse con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.