Le tabelle milanesi vincono la partita contro i parametri studiati dagli altri tribunali d’Italia. Infatti devono essere sempre applicate per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale perché sono le maggiormente rappresentative. Di più. È legittimo il ristoro in favore dei figli della vittima ridotto rispetto a quello del coniuge.
Rilanciando l’importanza della personalizzazione del pregiudizio, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4447 del 25 febbraio 2014, incorona gli standard meneghini come i parametri per eccellenza.
La terza sezione civile ha quindi respinto il ricorso dei figli di una donna che lamentavano una liquidazione del danno non patrimoniale inferiore rispetto a quella accordata al padre. Lamentavano inoltre l’invalidità delle tabelle milanesi. La tesi non ha fatto breccia presso il Collegio di legittimità che ha anzi affermato come le tabelle milanesi assumono rilievo come «fonti» in base alle quali è possibile considerare correttamente esercitato il potere di liquidazione equitativa.
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