Obbligo di svolgere un’«adeguata verifica» della clientela «in modo proporzionato al rischio di riciclaggio dei proventi» di azioni criminose e «di finanziamento del terrorismo», durante l’attività professionale. E di realizzare un «controllo costante», avvalendosi di «procedure informatiche e algoritmi predefiniti» in grado di classificare il grado di pericolosità correlato a tali reati. È quanto stabilisce la Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa, attraverso la delibera n. 18802 (Adozione del provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), che sta per essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Nel testo vengono specificati i parametri dell’accertamento, partendo dall’identificazione di chi conferisce l’incarico e dell’eventuale titolare effettivo (sulla base di documenti «ottenuti da una fonte affidabile e indipendente»), e proseguendo con l’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione, nonché praticando un monitoraggio continuo del flusso dei dati; il testo chiarisce che i revisori «non possono dare corso all’esecuzione della prestazione professionale, se non dopo aver adempiuto» a tali vincoli, che devono essere «assolti in presenza del cliente». Nel caso di persone giuridiche, trust e soggetti giuridici analoghi, bisogna adottare «misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo» dell’assistito», servendosi anche delle metodologie, degli strumenti e delle prassi impiegate nell’attività di revisione legale.
Quanto acquisito nel corso dell’adeguata verifica va conservato «in formato cartaceo, o elettronico» per dimostrare alle autorità di vigilanza le procedure seguite, nonché per consentire analisi e approfondimenti da parte dell’Uif (l’Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d’Italia) o di qualsiasi altro organo competente. E permetterne l’uso nelle indagini o nei procedimenti su operazioni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati.