di Daniele Cirioli  

Più pesanti le indennità Inail per danno biologico. Dal 1° gennaio 2014 aumentano del 7,57% per oltre 100mila lavoratori infortunati e tecnopatici. A stabilirlo è il decreto firmato ieri dal ministro del lavoro, Enrico Giovannini, che dà attuazione alla legge di Stabilità 2014.

 

Danno biologico

più pesante

E’ il comma 129 della legge n. 147/2013 ad aver disposto un parziale recupero del potere d’acquisto per le indennità spettanti per danno biologico. L’importo di tali indennità è stato fissato nel 2000, a seguito dalla riforma Inail (dlgs n. 38/2000) e mai più adeguato all’Istat, cosa che generalmente avviene per ogni altra prestazione assistenziale e previdenziale. Unica eccezione l’aumento dell’8,68% operato, però, solo a favore degli infortuni accaduti a decorrere dal 1° gennaio 2008 (dm 27 marzo 2009), dunque senza effetto retroattivo cioè per gli infortuni avvenuti dal 2000 al 2007. Ciò avverrà adesso, per effetto della nuova rivalutazione della legge di Stabilità 2014.

 

Firmato il decreto

Il predetto comma 129 stabilisce che dal 1° gennaio 2014 sia attribuito un aumento delle indennità per danno biologico a titolo di recupero straordinario del valore delle prestazioni. L’aumento dovrà essere di misura non superiore al 50% della variazione Istat negli anni dal 2000 al 2013, entro il limite di una spesa annua di 50 milioni di euro. Tale aumento è stato fissato ieri dal decreto firmato dal ministro del lavoro in misura del 7,57%o. “Con questo intervento”, ha dichiarato Giovannini, “si assegnano significative risorse agli oltre 100mila lavoratori infortunati e tecnopatici”. Le rendite in essere interessate dall’incremento sono 105mila, 55mila gli indennizzi in capitale annui e 13mila le nuove rendite del 2014.

Si ricorda che il ristoro del danno biologico è determinato sulla base di una tabella (detta appunto “tabella indennizzo danno biologico”) che prevede la liquidazione di un indennizzo in capitale (cioè una tantum) per gli infortuni o malattie professionali dai quali sia derivata un’invalidità di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16% e di una rendita (indennizzo periodico a vita) per gli infortuni o malattie professionali dai quali sia derivata una menomazione di grado pari o superiore al 16%. Ad esempio nel caso di infortunio da cui sia derivata una menomazione di grado tra il 16 e il 100%, l’importo della rendita spettante varia:

 

  • da 1.033 euro (grado del 16%) a 14.719 euro (grado del 100%) per gli infortuni avvenuti entro il 31 dicembre 2007. Dal 1° gennaio 2014 gli importi passano rispettivamente a 1.111 euro (grado del 16%) e 15.833 euro (grado del 100%);

     

  • da 1.123 euro (grado del 16%) a 15.997 euro (grado del 100%) per gli infortuni accaduti dal 1° gennaio 2008. Dal 1° gennaio 2014 gli importi passano rispettivamente a 1.208 euro (grado del 16%) e 17.032 euro (grado del 100%).

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