I diritti del consumatore si snocciolano lungo le varie fasi del rapporto. Al momento di scegliere il finanziamento il consumatore ha il diritto di ricevere gratuitamente dal finanziatore o dall’intermediario del credito tutte le informazioni necessarie a confrontare le diverse offerte e di ottenere gratuitamente il modulo Secci. Solo nel caso dell’apertura di credito in conto corrente le informazioni del Secci possono essere contenute in altri documenti di trasparenza del conto corrente. Oltre alla conoscenza degli elementi del finanziamento il cliente ha anche il diritto essere informato immediatamente e gratuitamente dal finanziatore che il rifiuto della domanda di credito si basa sulla consultazione di una banca dati, con l’indicazione della banca dati e degli elementi emersi.
In questo caso scatta la prerogativa accessoria di richiedere alla banca dati indicata dal finanziatore copia del risultato della consultazione.
Altri elementi di doverosa informazione sono le conseguenze del rimborso anticipato del prestito e le modalità di recesso dal contratto.
Al momento di firmare il contratto il consumatore ha il diritto di non ottenere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel modulo Secci o in altro documento informativo.
Per i contratti a tempo determinato il consumatore deve poter ricevere gratuitamente, a richiesta, la tabella di ammortamento con il piano di restituzione del prestito e di ricevere una copia del contratto firmato dal finanziatore, da conservare. Durante il rapporto contrattuale il finanziatore deve mandare comunicazioni periodiche sull’andamento del rapporto almeno una volta l’anno, contestabili entro 60 giorni dal momento in cui si riceve la comunicazione.
Il cliente ha il diritto di ricevere l’eventuale comunicazione scritta della prima segnalazione di informazioni negative in una banca dati e di chiedere la correzione o la cancellazione dei dati errati o imprecisi segnalati in una banca dati.
Se, poi, il credito o il contratto vengono ceduti, bisogna mandare una comunicazione scritta al debitore. Anche tutte le modifiche contrattuali vanno comunicate al cliente con un preavviso di almeno due mesi e in forma scritta: una volta conosciute le variazioni il debitore può rifiutare la proposta di modifica senza spese, recedendo dal contratto.
A proposito di recesso, il debitore ha il diritto di recedere dal contratto senza obbligo di motivazione entro 14 giorni dalla sua conclusione, in qualsiasi momento se il contratto è a tempo indeterminato.
Bankitalia ricorda, infine, che il debitore ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, anche in parte, la somma dovuta e avere una riduzione dei costi del credito. In caso di lamentele o disservizi il debitore deve inviare i propri reclami vanno invece inviati per lettera raccomandata o per email all’ufficio reclami del finanziatore, che deve rispondere entro 30 giorni. Se l’Ufficio reclami non risponde o la risposta non è soddisfacente, il cliente può presentare ricorso all’Abf, Arbitro bancario finanziario. L’Abf è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti da una parte e le banche e le società finanziarie dall’altra, che offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice.