Il consumatore avrà 14 giorni di tempo per far saltare il contratto (oggi sono dieci) e potrà restituire il prodotto anche se in parte deteriorato. Queste alcune delle novità per gli utenti approvate dallo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/83, sui diritti dei consumatori, varato ieri dal consiglio dei ministri e che diventerà operativo a partire dal 14 giugno 2014, e salutato con soddisfazione dal ministro degli affari europei Enzo Moavero Milanesi. Da quella data scatteranno anche le norme su maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori, in particolare nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dei locali commerciali. Ma vediamo i punti salienti del provvedimento.
Informative nei contratti porta a porta e nelle vendite a distanza. Il decreto introduce l’obbligo di informazioni da fornire prima della conclusione del contratto. Riguardano, tra l’altro, l’identità del professionista, le caratteristiche del prodotto o servizio, modalità di pagamento e le garanzie a favore del consumatore. Quanto al venditore alcune informazioni sono chiaramente dettate con lo scopo di poter rintracciare il venditore o comunque il fornitore del servizio. Tra le informazioni dovute si trovano quelle sulla facoltà di recesso.
Forma del contratto. Deve essere per iscritto e con un linguaggio chiaro e semplice.
Recesso. Si tratta del cosiddetto diritto di ripensamento, in base al quale il consumatore unilateralmente e senza necessità di motivazione può ritornare sui propri passi e far saltare il contratto, senza il consenso del venditore/fornitore. Il recesso diventerà possibile entro il termine più ampio di 14 giorni, contro gli attuali dieci. Inoltre se il venditore non ha dato al consumatore l’informazione sull’esistenza del diritto di recesso, il termine per ripensarci si allungherà dagli attuali 60 giorni dalla conclusione del contratto e da 90 giorni dalla consegna del bene a 12 mesi. Un’altra novità consentirà al consumatore, in caso di ripensamento, di restituire il bene, anche se in parte deteriorato, perché il consumatore sarà responsabile solo della diminuzione del valore del bene custodito, se derivata da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Quindi solo se il consumatore farà un uso indebito dei beni scatta la responsabilità per diminuzione del valore; se invece il consumatore si limita a togliere l’imballo e a verificare se il prodotto funziona, non c’è responsabilità. Infine il decreto mette a disposizione un modello tipo di recesso, valido per tutti i Paesi Ue. Peraltro il consumatore può presentare una dichiarazione di recesso in qualsiasi forma, purché chiara ed esplicita delle sue intenzioni.
Consegna. Il decreto prevede un termine di 30 giorni per la consegna dei beni comprati. Scaduto questo termine il consumatore di regola deve concedere un termine supplementare, decorso il quale il contratto può essere sciolto, con obbligo del commerciante di risarcire i danni.
Pagamenti. Il decreto legislativo vieta di imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante (ad esempio, in caso di pagamenti con carte di credito o bancomat), tariffe superiori; analogo limite riguarda la tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza. Se il venditore o comunque il fornitore di servizi usa il telefono per essere contattato dal consumatore in merito al contratto concluso, il consumatore non sarà tenuto a pagare più della tariffa base quando contatta il professionista.
Frodi. Il decreto stabilisce che in caso di truffe con le carte di pagamento l’istituto di emissione della carta deve riaccreditare al consumatore i pagamenti, in caso di addebito eccedente rispetto al prezzo pattuito o in caso di uso fraudolento.
Strumenti di tutela. Il provvedimento investe l’Autorità garante della concorrenza e del mercato del compito di sanzionare le condotte irregolari da parte dei professionisti che violano i diritti dei consumatori. Naturalmente i consumatore potrà far valere i propri diritti anche davanti al giudice ordinario e, a questo proposito, il provvedimento ribadisce la regola del foro del consumatore (il giudice competente è quello del luogo di residenza del consumatore)
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