Ok al calmiere del risarcimento dei danni lievi da sinistro stradale (cosiddetti «micropermanenti»). La Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza nella causa C-371/12) promuove la limitazione dell’indennizzo previsto dal codice delle assicurazioni private per le lesioni fino al 9% di invalidità. E a nulla rileva che i danni causati da altri tipi di eventi siano calcolati più favorevolmente per il danneggiato.
Vediamo il caso. A seguito di un lieve incidente stradale, l’infortunato ha chiesto all’assicurazione del veicolo responsabile il risarcimento dei danni non patrimoniali.
La legge italiana (articolo 139 del codice delle assicurazioni, dlgs 209/2005) ha, però, un sistema di calcolo ad hoc per i danni biologici per lesioni di lieve entità. Per il danno biologico permanente è stata costruita una tabella in funzione della percentuale di lesione (fino al 9%), in cui l’indennizzo decresce in base all’età e fissando il valore del primo punto nell’importo attuale (a seguito delle rivalutazioni Istat) di euro 791,95 per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità. La misura del danno biologico temporaneo, anche qui la misura è fissata per legge, in un importo attuale (a seguito delle rivalutazioni Istat) di euro 46,20 per ogni giorno di inabilità assoluta; mentre in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Il codice delle assicurazioni prevede, poi, che l’ammontare del danno biologico può essere aumentato dal giudice in misura non superiore a un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Si tratta di restrizioni rispetto ai parametri previsti per danni derivanti da altri tipi di incidenti e limita al 20% dell’importo previsto la possibilità per il giudice di aumentare l’importo del risarcimento.
Il tribunale di Tivoli, chiamato a decidere la causa, ha posto alla Corte di giustizia il quesito se è legittimo limitare il risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, rispetto al risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse rispetto ai sinistri stradali. Nella sentenza in esame la Corte rileva che l’ordinamento europeo stabilisce l’obbligo di copertura dei rischi da sinistri stradali, ma aggiunge che tale obbligo è distinto dalla portata del risarcimento, lasciata alla determinazione del legislatore nazionale. Gli stati europei, quindi, restano liberi di determinare quali danni debbano essere risarciti, la portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento. A questo punto la Corte di giustizia ha constatato che per il danno alla persona per lesioni di lieve entità, le modalità di determinazione della portata del diritto al risarcimento sono stabilite dal codice delle assicurazioni. Il codice determina così la portata del diritto al risarcimento a titolo della responsabilità civile e non ne limita la copertura assicurativa. In sostanza ci sono i requisiti minimi di compatibilità della legge italiana con quella europea.
La Corte ha poi esaminato se, comunque, dalla legge italiana derivi una limitazione sproporzionata del diritto della vittima a un risarcimento. Ribadendo che non ci sono vincoli cogenti, la Corte conclude nel senso che le direttive europee non vietano una legislazione che imponga ai giudici nazionali criteri vincolanti per la determinazione dei danni morali né a sistemi specifici, adeguati alle particolarità dei sinistri stradali. Insomma sono salve le tabelle per il calcolo delle lesioni micropermanenti. Né si può pretendere che la valutazione dei danni morali causati da sinistri stradali, un metodo di determinazione della portata del diritto al risarcimento uguale rispetto ad altri tipi di incidenti. Di conseguenza, il diritto dell’Unione europea ammette una legislazione nazionale che, nell’ambito di un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni di lieve entità causate da sinistri stradali, limiti il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in caso di danni identici risultanti da altre cause.