Il decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013), in vigore dal 24 dicembre 2013, fa compiere un ulteriore passo in avanti verso l’installazione generalizzata della scatola nera sui veicoli.
Le imprese di assicurazione potranno proporre la stipula di contratti che prevedono l’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo. Se l’assicurato acconsentirà all’installazione di questi meccanismi, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità saranno a carico dell’impresa, che dovrà applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio.
In caso di contratto siglato con un nuovo assicurato, in sede di prima applicazione, la riduzione del premio non potrà essere inferiore al 7% dell’importo risultante dalla somma dei premi Rca incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.
In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti, l’entità della riduzione del premio, in sede di prima applicazione, non potrà comunque essere inferiore al 7% del premio applicato all’assicurato nell’anno precedente. Se uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulterà essere dotato della scatola nera, le risultanze del dispositivo formeranno piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.