di Daniele Cirioli  

 

Posizioni autonome e distinte, quelle del lavoratore e del familiare a carico entrambi iscritti a un fondo pensione. Pertanto, se il lavoratore perde il diritto all’iscrizione al fondo (per esempio perché perde il posto di lavoro), ciò non determina l’automatica decadenza dall’iscrizione dal fondo anche del familiare a carico per il quale, dunque, è possibile continuare a versare i contributi. Lo precisa la Covip spiegando che tale autonomia delle posizioni contributive si riflette allo stesso modo anche su riscatto e anticipazioni.

I quesiti. I quesiti riguardano la possibilità per i familiari fiscalmente a carico di: a) continuare a usufruire di versamenti effettuati dall’aderente principale, ancorché lo stesso abbia cessato di partecipare al fondo pensione; b) proseguire volontariamente la contribuzione al fondo in caso di perdita della condizione di fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro non associato al fondo; c) richiedere l’anticipazione e il trasferimento della posizione individuale; d) richiedere il riscatto.

Posizioni autonome e distinte. Con riferimento alla prima questione, la Covip richiama precedenti chiarimenti (risposta a quesito dell’aprile 2009) in cui ha già precisato che la correlazione tra adesione del lavoratore e adesione del suo familiare a carico, sussistente nella fase iniziale d’instaurazione del rapporto di lavoro, non comporta necessariamente la caducazione dell’iscrizione al fondo del soggetto fiscalmente a carico ove successivamente venga meno quella dell’iscritto principale; ciò perché l’iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia.

Versamenti volontari. Riguardo alla possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione al fondo in caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro non associato al fondo, la Covip ritiene possibili diverse opzioni: in primo luogo la facoltà di mantenimento della posizione presso il fondo, con o senza proseguimento della contribuzione individuale; in secondo luogo la facoltà di trasferire la posizione alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento per la nuova attività di lavoro, o in alternativa, se sono decorsi almeno due anni di partecipazione, a una forma pensionistica a adesione individuale.

Anticipazioni e trasferimenti. Con riferimento alla terza questione, la Covip spiega che gli iscritti fiscalmente a carico, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa, hanno facoltà di chiedere anticipazioni o di trasferire la loro posizione. Alcune cautele, aggiunge la Covip, vanno prese in riferimento alle modalità di esercizio delle anticipazioni da parte dei soggetti fiscalmente a carico minori di età. In tal caso, infatti, per le liquidazioni della posizione individuale è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione del giudice tutelare, in applicazione dell’art. 320 del codice civile. La stessa autorizzazione, invece, la Covip non la ritiene necessaria con riguardo al trasferimento della posizione individuale.

Riscatto. Per quanto attiene alla facoltà di esercitare il riscatto della posizione contributiva, la Covip la ritiene possibile per situazioni di difficolta lavorativa (inoccupazione, cassa integrazione, mobilita); mentre la esclude per perdita dei requisiti di partecipazione a seguito dell’uscita dal fondo dell’aderente principale, tenuto anche conto che, come detto, l’iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia.