Pagine a cura di Federico Unnia  

 

Class action questa (quasi) sconosciuta. Nonostante la normativa, in questi anni, si sia evoluta tenendo conto, di volta in volta, degli scandali legati ai crac finanziari e bancari, in Italia sono veramente poche le azioni collettive che sono state promosse e che vedono impegnati gli studi legali che operano nel Belpaese

È il caso dello Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher Llp.

Lo studio in Italia non si è ancora confrontato direttamente con questa tipologia di procedimento, nel quale però le maggiori difficoltà gestionali sembrano essere a carico di parte attrice, sia per il numero dei possibili partecipanti alla controversia sia per le formalità che la legge richiede a pena di inammissibilità o improcedibilità in capo agli attori. «Il nostro studio è uno studio principalmente orientato a fornire servizi alle imprese e per questo motivo si colloca naturalmente come studio di parte convenuta», dice Gianluca Cattani dell’ufficio di Roma di Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher Llp. «Negli Usa, invece, abbiamo maturato un’importante tradizione di positiva assistenza alle imprese convenute in azioni collettive, ultima fra tutte quella prestata in favore di Facebook, anch’essa con risultati preliminari molto positivi, in relazione a un’azione di classe mossa dai suoi azionisti per fatti relativi a una possibile responsabilità da prospetto nel corso del processo di quotazione.
Il nostro obiettivo è fare tesoro di questo know-how adattandolo alle differenze esistenti tra le due normative per metterlo al servizio dei nostri clienti italiani».

Anche Francesca Rolla, partner responsabile del team di Litigation di Hogan Lovells assiste le società convenute in class action. Generalmente, infatti, nelle azioni di classe, la parte attrice è assistita dai legali di associazioni dei consumatori. «Nel caso di cui ci siamo occupati abbiamo ottenuto che la class action venisse dichiarata inammissibile sia dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello e non abbiamo incontrato particolari difficoltà di gestione», racconta Rolla. «Trattandosi del caso di un asserito danno da prodotto, con potenziali migliaia di soggetti coinvolti nella fase di merito, se l’azione di classe fosse stata dichiarata ammissibile e fosse entrata nel “vivo”, immagino che sarebbe stato complesso gestire l’analisi delle singole posizioni per predisporre le relative difese di merito».

Quali costi comporta un’azione in Italia? «Gli onorari per la difesa in una class action, nella fase relativa all’ammissibilità della domanda, non differiscono sensibilmente da quelli per la difesa in una azione ordinaria», continua l’avvocato Rolla. «Il costo dipende poi dalla natura della class action e dalla domanda concretamente svolta e dunque non è possibile fare una previsione generale dei costi. Nel caso seguito dal nostro studio, trattandosi della prima azione di classe relativa a un asserito danno da prodotto, l’attività più complessa è consistita nella predisposizione delle argomentazioni per escludere la rilevanza del prodotto nella causazione del danno, e nella raccolta di dati statistici a supporto.

In linea molto approssimativa, si può indicare un costo che varia da 40.000/50.000 euro (per le fasi relative alla ammissibilità della domanda) a 100.000/150.000 euro per la difesa nel merito».

Class action al rallentatore anche per lo Studio Pavia e Ansaldo. «Assistiamo Grandi Navi Veloci spa (Gnv) nell’azione di classe intentata avanti il tribunale di Genova da alcune associazioni di consumatori contro le compagnie di navigazione private che esercitano servizi di collegamento marittimo da/per la Sardegna, in relazione all’andamento dei prezzi dei biglietti nell’estate 2011», raccontano Stefano Grassani, responsabile del dipartimento Antitrust e Marina Santarelli, responsabile del dipartimento Dispute Resolution. «Allo stato l’iniziativa è ancora nella fase della verifica dell’ammissibilità della class action».

Siamo ancora all’anno zero, almeno dal punto di vista della giurisprudenza, secondo Massimo Tavella fondatore di Tavellaw Avvocati Associati, anch’egli impegnato in un’azione di classe ex art. 140 bis dlgs 206/05 intentata da associazioni consumeristiche nei confronti di diverse società operanti nel settore dei trasporti. «La causa che stiamo seguendo è ancora nella fase embrionale, per la precisione siamo ancora in attesa della pronuncia sull’ammissibilità dell’azione. Finora, non sono emerse particolari criticità, se non quelle insite nel confrontarsi con un procedimento ancora piuttosto nuovo per l’ordinamento italiano su cui non si sono ancora formati orientamenti giurisprudenziali consolidati, anche in considerazione del numero rilevante di cause che si sono arrestate al primo filtro di ammissibilità».

Chi invece sta cavalcando il filone delle class action, anche se all’estero, è lo studio Grimaldi. «Abbiamo in corso una interessante attività nelle azioni di massa, con i colleghi Contini e Dezzani», racconta Francesco Sciaudone, partner e componente del Comitato esecutivo dello studio. «Per esempio, assistiamo i risparmiatori italiani (oltre 300) rimasti vittima della nazionalizzazione della banca olandese, la Sns, sia dinanzi i giudici olandesi, così come dinanzi la Corte europea dei diritti dell’uomo, la commissione europea, il tribunale di primo grado di Lussemburgo». Grimaldi ha inoltre assistito i bondholders italiani vittime del default argentino, nella ben nota vicenda dei Tango Bond. «Stiamo di recente assistendo anche clienti titolari di reti nelle azioni di classe promosse da numerosissimi comuni (100) per l’applicazione del Codice della strada e di quanto previsto per i canoni non concessori», aggiunge Sciaudone. «Gestire simili azioni richiede un’adeguata organizzazione del lavoro, sia dal punto di vista logistico organizzativo, penso solo alle speciali esigenze nella circolazione delle informazioni, sia dell’uso di team multidisciplinari all’interno dello studio».

Anche Osvaldo Lombardi, partner responsabile del dipartimento di dispute resolution della sede di Roma di Bird&Bird e il suo collega Edoardo Lombardi, senior associate nello stesso dipartimento, si trovano a seguire delle class action al fianco delle aziende convenute. «Dovendo resistervi, allo stato il giudizio non è stato dissimile da un’azione ordinaria. Una peculiarità degna di nota: essendo il convenuto una pubblica amministrazione è stata esaminata dal giudice, ai fini dell’ammissibilità, la differenza fra l’azione collettiva risarcitoria, disciplinata dall’articolo 140-bis del Codice del consumo (dlgs n. 206 del 2005) e l’azione collettiva per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi di cui al decreto legislativo n. 198 del 2009. Quanto al costo, i costi sono quelli di un giudizio ordinario. Ci siamo riservati di elaborare un preventivo a valle dell’adesione di altri soggetti per parte attrice».

Altro studio spesso chiamato ad assistere imprese è Cleary Gottlieb, con il partner Ferdinando Emanuele, e l’associate Francesca Gesualdi. «Sulla base della nostra esperienza dobbiamo dire che non sono emerse le tipiche difficoltà gestionali delle azioni collettive perché sono state dichiarate inammissibili, all’esito dell’iniziale “fase filtro”, in tutti i casi in cui siamo stati coinvolti. Anche per la sommarietà di tale fase e la novità della materia, però, è stato complesso dimostrare il difetto dei requisiti di ammissibilità e far dichiarare le azioni “manifestamente infondate”».

In generale, i costi relativi alla «fase filtro» sono contenuti, mentre quelli relativi alla fase di merito sono ovviamente superiori (anche perché includono le spese connesse a eventuali attività istruttorie e alla pubblicità dell’azione). «In tutti i casi che abbiamo seguito, gli attori sono stati condannati a rifondere le spese alla società nostra cliente», chiosano.

David M. Marino, partner del dipartimento Litigation di Dla Piper in Italia ricorda invece che «i primi tentativi di introdurre nel nostro ordinamento l’istituto risalgono al giugno del 2007 a seguito di alcuni grandi crack di importanti gruppi italiani che hanno provocato l’avvio di numerose azioni da parte di soggetti danneggiati aventi a oggetto sostanzialmente lo stesso tipo di danno. Alla data di oggi le class action avviate in Italia si contano sulle dita di una mano. Tra le principali ragioni dell’oggettivo scarso successo dell’istituto dell’azione di classe vi è la complessità della procedura; la difficoltà di accesso a fonti di finanziamento per sostenere gli oneri della procedura medesima; i limiti alla stipulazione di accordi incentivanti tra clienti e legali quali quelli tipicamente utilizzati negli Stati Uniti. Non da ultimo, la circostanza che in Italia il danno risarcibile deve necessariamente essere determinato dal Tribunale nella misura strettamente necessaria a compensare la perdita subita dal reclamante, con esclusione dei danni punitivi»

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