L’adesione ai fondi pensione è possibile anche per i familiari a carico e l’iscritto può dedurre dal proprio reddito i contributi versati a loro favore. Si tratta di soggetti che non dispongono di un reddito proprio superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, legati da un vincolo familiare come il coniuge non separato, i figli, più altri parenti (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle) a condizione che questi ultimi siano conviventi o che ricevano dall’iscritto un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Dal punto di vista fiscale sono deducibili poi, sempre entro il limite annuo di 5164,57 euro i contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico. Ma a quali soluzioni previdenziali può aderire il familiare a carico? Le soluzioni utilizzabili possono essere rappresentate dai fondi pensione aperti e dai pip con adesioni su base individuale. È possibile poi anche l’adesione a un fondo pensione di natura negoziale se tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione. Secondo la Relazione annuale della Covip sono 22 i fondi pensione negoziali che prevedono tale opportunità per statuto (nel 2012 si sono aggiunti infatti anche Telemaco e Priamo) mentre per i fondi pensione aperti e i pip l’accesso è già libero. Che cosa succede se il familiare a carico è un minore? Materialmente l’iscrizione deve essere formalizzata dal rappresentante legale (i genitori) in nome e per conto del minore. La Covip in un recente intervento ha precisato che è possibile continuare a usufruire di versamenti effettuati dall’aderente principale ancorché lo stesso abbia cessato di partecipare al fondo pensione. L’autorità di vigilanza ha infatti ribadito che la correlazione tra adesione del lavoratore e adesione del familiare a carico sussiste solo nella fase dell’instaurazione del rapporto. Nel caso in cui venga invece meno in un successivo momento la partecipazione del lavoratore, ciò non comporta automaticamente la decadenza dell’iscrizione del familiare.
Viene poi sottolineato che si deve consentire il mantenimento della posizione individuale dello stesso anche in assenza di contribuzione. La Covip chiarisce poi che, in caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro che non sia associato alla forma pensionistica complementare, sono riconosciute diverse opzioni. In primo è possibile il mantenimento della posizione presso il fondo pensione con o senza prosecuzione della contribuzione individuale. Ulteriore facoltà è rappresentata dal trasferimento della posizione alla forma pensionistica collettiva di riferimento per la nuova attività lavorativa o, decorsi almeno due anni di partecipazione, a una forma pensionistica ad adesione individuale. Utili poi le interpretazioni fornite in materia di anticipazioni. La Commissione giudica che anche gli iscritti fiscalmente a carico, in presenza dei requisiti previsti, possano accedere alle anticipazioni o esercitare la facoltà di trasferimento. In caso di minori per le liquidazioni della posizione individuale, incluse le anticipazioni, deve essere acquisita l’autorizzazione del giudice tutelare. Che invece non è necessaria in caso di trasferimento della posizione.
Per quel che riguarda i riscatti l’Autorità di vigilanza precisa che, non potendo escludersi che il soggetto a carico venga a trovarsi nelle situazioni di difficoltà lavorativa, occorrerà verificare di volta in volta il ricorrere dei presupposti. (riproduzione riservata)