di Cinzia De Stefanis
Trasparenza nei contratti di assicurazione poliennali nei rami danni. Evidenziando lo sconto in polizza e la facoltà di non recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Questo è quanto afferma l’istituto di vigilanza per le assicurazioni in un lettera data 5 novembre 2013 e inviate alle Imprese di assicurazione operanti nei rami danni.
Dalle segnalazioni dei consumatori osserva l’istituto di vigilanza emerge che solitamente le imprese di assicurazioni operanti nel ramo danni non riportano in polizza la misura dello sconto né richiamano espressamente la circostanza che, beneficiando dello sconto, il contraente non ha il diritto di recesso per i primi cinque anni. In altri casi le imprese fanno dichiarare all’assicurato di avere beneficiato di una riduzione di premio, senza indicarne le conseguenze. Quando il consumatore chiede di recedere, le imprese eccepiscono l’impossibilità di accordare il recesso, in quanto il contratto ha beneficiato dello sconto previsto dalla norma. Al riguardo, richiamando i principi di correttezza e trasparenza che, in base all’art. 183 del codice delle assicurazioni, devono improntare le relazioni con i contraenti e gli assicurati, l’istituto di vigilanza ritiene che le imprese assicurazioni debbano indicare in polizza, in modo specifico e con adeguata evidenza grafica, la misura della riduzione di premio praticata per il contratto di durata poliennale, nonché dare evidenza della circostanza che, a fronte della suddetta riduzione di premio, il contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Ricordiamo che l’art. 21, comma 3, della legge n. 99/2009 ha eliminato la facoltà per l’assicurato di recedere annualmente, prevedendo che l’impresa, in alternativa ad una copertura di durata annuale, possa proporre una copertura di durata poliennale, a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale.