di Beatrice Migliorini
Se il diritto nazionale consente ai familiari della vittima di un incidente stradale di chiedere un risarcimento per il danno morale, questo deve essere coperto dall’assicurazione obbligatoria R.c.a. Questo è quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Ue, nelle sentenze delle cause C-22/12 e C-277/12, depositate ieri.
La prima direttiva dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria per le auto prevede che gli stati membri possano determinare i danni coperti dall’R.c.a. Nel prevedere questo, però, è stabilito anche che l’assicurazione debba coprire i danni alle persone per un importo minimo di 1 milione di euro per vittima o 5 milioni di euro per sinistro, a prescindere dal numero delle vittime «anche se», ha precisato la Corte, «l’obbligo di copertura mediante assicurazione della responsabilità civile, dei danni causati dagli autoveicoli si distingue dalla questione dell’entità del risarcimento degli stessi a titolo di responsabilità civile dell’assicurato. Infatti», hanno sottolineato i giudici, «mentre il primo è definito e garantito dalla normativa dell’Unione, la seconda è sostanzialmente disciplinata dal diritto nazionale». Il caso nasce dalla richiesta avanzata da una donna che, a seguito della perdita del marito in un incidente stradale, ha chiesto alla compagnia di assicurazione slovacca, del veicolo guidato dal marito ma non di sua proprietà, il risarcimento per danno morale risultante dalla perdita del coniuge. Risarcimento che, però, le viene negato in virtù del fatto che la copertura garantita dall’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli non si estende, secondo la normativa slovacca sull’assicurazione obbligatoria, al danno morale. A tal proposito, però, i giudici europei hanno fatto presente come «i danni alla persona comprendono ogni danno arrecato all’integrità della persona stessa incluse, quindi, le sofferenze sia fisiche sia psicologiche. Di conseguenza», spiegano i giudici europei, «tra i danni che devono essere risarciti conformemente al diritto dell’Unione figurano i danni immateriali il cui risarcimento è previsto a titolo della responsabilità civile dell’assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia. Quindi, la tutela garantita dalla prima direttiva, deve considerarsi estendibile a chiunque abbia diritto, in base alla normativa nazionale sulla responsabilità civile, al risarcimento del danno causato da autoveicoli».
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