di Francesco Squeo  

 

Regolarizzazione dei capitali illegalmente detenuti all’estero, ragionevolmente con il premio dello scudo penale. Ma nel rispetto di specifiche condizioni. Questa la novità che, secondo quanto anticipato dal premier Enrico Letta (si veda ItaliaOggi di ieri) recherà il disegno di legge di Stabilità, approvato martedì scorso dal consiglio dei ministri, nel corso del suo cammino parlamentare. Vediamo perché Letta abbia ritenuto utile fare propria una proposta del procuratore aggiunto Francesco Greco, passando prima per lo sgretolamento del segreto bancario internazionale e dal sopraggiunto scambio di informazioni a fini fiscali. La base di partenza è che si stimano capitali non dichiarati per oltre 300 miliardi di euro, di cui 180 nella sola Svizzera. Ma da un lato la crisi finanziaria ha oltremodo depresso l’economia di paesi a economia avanzata, tra cui l’Italia, dall’altro è subentrato il contrasto al finanziamento del terrorismo e del riciclaggio del denaro sporco. L’effetto è stato lo spostamento di Paesi non collaborativi verso la trasparenza e lo scambio di informazioni. Il grimaldello, sulla scorta delle raccomandazioni del Gafi, è stato l’attentato alle torri gemelle del 2001. Sono necessitati ben più di dieci anni, ma l’attività di contrasto dei paradisi fiscali intrapresa dall’Ocse nel 1998 e poi seguita dalla Ue nel 1999 con il pacchetto Monti, unitamente a quanto sopra hanno condotto al cambiamento in atto.

Lo status quo. Il Lussemburgo, a seguito della ferma posizione tenuta dal presidente Usa Barack Obama nel 2009, che vedeva in prima battuta il paese relegato in una «grey list» in quanto scarsamente collaborativo, ha prontamente svoltato aderendo alla sottoscrizione di modelli bilaterali di scambio di informazioni nonché all’estensione dello scambio di informazioni di cui all’art. 26 del Modello di convenzione dell’Ocse nella sua interezza, con l’inclusione della previsione di cui paragrafo 5 che in buona sostanza non dà più adito alla possibilità di opporre il segreto bancario. In Svizzera lo scenario è altresì fortemente mutato, anche sulla scia dell’adesione alla procedura Fatca (che sottende lo scambio di informazioni automatico con riferimento a contribuenti residenti negli Stati Uniti d’America). Le autorità elvetiche hanno ormai da diverso tempo eliminato quanto in passato ostacolava lo scambio di informazioni per reati di natura fiscale: la differenza tra l’evasione e la frode fiscali, per cui oggi basta versare nel reato di evasione per dar luogo allo scambio di informazioni. L’Austria ha preannunciato già in aprile l’apertura allo scambio di informazioni. I territori di oltremare del Regno Unito (segnatamente le isole britanniche) hanno aderito mediante protocolli d’intesa allo scambio di informazioni con l’Italia. Paesi come Hong Kong e Singapore sono divenuti trasparenti. Dunque, lo scambio di informazioni automatico con il modello di cooperazione amministrativa di tipo multilaterale dell’Ocse diverrà sempre più la regola. Le banche dal canto loro, per evitare ulteriori assunzioni di responsabilità, anche nel rispetto della direttiva 2003/48/Ce sugli interessi da risparmio transfrontaliero (nonché alla direttiva 2011/16/Ue), hanno invitato i propri correntisti, mediante un modello recapitato per posta o sottoposto per la firma presso le proprie sedi, a sottoscrivere l’autorizzazione alla banca allo scambio di informazioni, con l’effetto che chi non lo sottoscrive vede il proprio conto chiuso. A Lussemburgo questa è la regola. L’evasore è ormai messo a «nudo». È per questi motivi, letti in chiave smaccatamente penale, ma anche in termini di materiale disponibilità dei fondi, che i detentori di capitali illeciti all’estero avranno tutto l’interesse a sanare mediante la regolarizzazione le proprie posizioni con il fisco.

Come funzionerà la disclosure volontaria. Vediamo come funzionerà, plausibilmente, il meccanismo pensato dal governo Letta. Le fila della procedura saranno tirate dall’Ucifi (Ufficio centrale per il contrasto degli illeciti fiscali) di supporto alle direzioni regionali delle Entrate. L’Ufficio ha già predisposto le linee guida che a fine mese dovrebbero essere rese pubbliche: una prima fase dovrebbe concernere la rappresentazione dei fatti oggetto di evasione in maniera chiara e fedele, in assenza di spendita del nome del cliente, rappresentato dal professionista incaricato, con una prima indicazione delle imposte non versate e delle sottese sanzioni. Qualora l’Ufficio ritenga di condividere lo scenario rappresentato dal professionista si passa alla fase esecutiva della procedura, mediante la disclosure del cliente e la produzione di tutta la documentazione sottesa ai fondi generati e detenuti illecitamente all’estero. Condizione necessaria è la fedeltà di quanto ricostruito e sostenuto nella prima fase rispetto a quanto poi emerga effettivamente dai documenti, anche bancari, forniti. La novellata normativa sul monitoraggio fiscale conferisce ulteriore spinta all’adesione grazie alla mitigazione significativa delle sanzioni e all’eliminazione della confisca degli averi. Ma non si tratterà di un condono o di una nuova edizione dello scudo fiscale. Si pagherà non poco e probabilmente si potrà beneficiare della mitigazione delle sole sanzioni amministrative e difficilmente di sconti sulle imposte dovute, anche indirette quali l’Iva ove applicabile. Scompare l’anonimato, con tracciabilità anche per il futuro delle disponibilità e dei correlati redditi da parte delle autorità fiscali, il che non implica necessariamente che i capitali non possano permanere all’estero, anche nel rispetto della libera circolazione dei capitali, divenendo tuttavia nella sostanza «italiani» in quanto tracciabili e tassabili per le componenti reddituali future.

I profili penali della disclosure. Appare inverosimile immaginare (fatta eccezione, per esempio, dei fondi esteri ricevuti in eredità, data l’assenza di trasmissibilità delle sanzioni penali in capo agli eredi) che i contribuenti possano determinarsi all’adesione mediante l’autodenuncia in assenza dell’esimente penale. L’obiettivo dichiarato dal governo Letta di rimpinguare le casse dello stato grazie a questo provvedimento non potrà prescindere da questa ovvia circostanza. Ma ciò appare coerente e quasi dovuto laddove si consideri che come evidenziato nella relazione della commissione Greco resa nota nell’aprile 2013, la possibile estensione dell’autoriciclaggio nel novero del reato di riciclaggio di cui all’art. 468-bis c.p. (di cui al disegno di legge del senatore Pietro Grasso), necessiti di offrire una via d’uscita definitiva a chi si troverebbe nella gran parte dei casi a dover rispondere del reato di riciclaggio e non già dell’evasione fiscale tout court. Nella relazione si dice che detti meccanismi di premialità «dovrebbero costituire una sorta di strada maestra per rientrare nella legalità, attraverso una collaborazione attiva ed effettiva da parte del contribuente su tutti gli aspetti relativi all’origine, al trasferimento e all’occultamento dei capitali sottratti a tassazione». Si segnalava altresì di richiedere l’intera corresponsione delle imposte dovute con la mitigazione delle sole sanzioni amministrative e azzeramento di quelle penali.

Tra le proposte di modifica recate nella relazione Greco vi è pure l’inclusione nel dlgs n. 74/2000 dell’art. 16-bis, «collaborazione attiva», che così recita: 1.«Non è punibile ai sensi dell’ art. 4 e dell’ art. 5 del presente decreto, colui che, prima che siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o, comunque, altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui ha avuto formale conoscenza o sia stato già avviato un procedimento penale per uno delitti previsti dal presente decreto, fornisce spontaneamente agli uffici finanziari o all’Autorità giudiziaria tutte le informazioni in ordine agli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, all’impiego dell’imposta evasa e al suo occultamento. 2. La pena per i suddetti delitti è diminuita sino alla metà qualora le informazioni siano spontaneamente fornite nel corso delle indagini preliminari».

Il ruolo dei professionisti. La riuscita del provvedimento di regolarizzazione per buona parte sarà nelle mani dei professionisti che assisteranno la clientela. Saranno chiamati a gestire materie complesse, soprattutto nei casi di società estere utilizzate per generare le riserve occulte riferibili a persone fisiche, con difficoltà nell’attività di ricostruzione di operazioni, flussi, imposte evase e violazioni sottese alle specifiche situazioni.