Tutti i soggetti che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa in forma autonoma o imprenditoriale sulla base di una specifica lettera di autorizzazione hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Ai fini previdenziali, ciò che rileva è unicamente lo svolgimento dell’attività, abituale e prevalente, restando irrilevanti i profili dell’instaurazione del rapporto con l’impresa assicurativa anziché con l’agente o sub agente.
Di cosa si parla. Si tratta dell’art. 44, comma 2, della legge n. 236/2003, il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, sono iscritti all’assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciali. Al riguardo alcuni uffici periferici hanno richiesto chiarimenti in merito all’attività occasionale, non soggetta all’obbligo assicurativo nell’ambito della gestione speciale esercenti attività commerciali.
Attività occasionale. In merito allo svolgimento dell’attività con le caratteristiche dell’abitualità e della prevalenza, l’Istituto, già in precedenza aveva chiarito che detti requisiti vanno accertati caso per caso. Ne consegue che un elemento per la qualificazione del produttore occasionale è indubbiamente quello dell’assenza della lettera di autorizzazione. Un ulteriore elemento fornito dal contratto del ’39 è quello ravvisabile nell’art. 7 che nel riconoscere per i produttori occasionali l’impossibilità di provvedere a una qualsiasi regolamentazione, prevede che agli stessi siano corrisposte provvigioni comunque inferiori a quelle dei produttori liberi. Ne discende che, qualora venga dimostrato che l’intermediario assicurativo percepisce compensi inferiori alla generalità dei produttori (così come disciplinati dalla contrattazione collettiva o da altre fonti aventi valenza generale), gli dovrà essere riconosciuta la qualifica di occasionale. In assenza delle suddette informazioni, occorre quindi una valutazione complessiva della situazione dell’intermediario assicurativo, delle modalità di svolgimento dell’attività e della percezione delle relative provvigioni al fine di verificare l’occasionalità dell’attività.
Sanzioni ridotte. Relativamente ai casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi, conseguenti alle suddette precisazioni, in considerazione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo (da ultimo Corte d’appello di Bologna 623/2012 che contravviene all’orientamento dell’Istituto), l’ente ritiene ravvisabili i presupposti (di cui al comma 15 lettera a) dell’art. 116 della legge 388/2000) che consentono la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali. Tale riduzione, conclude la nota, non è riferibile alle fattispecie già definite, ovverosia quelle coperte da giudicato ovvero per le quali vi è stato un pagamento senza riserva di ripetizione, mentre sarà applicata, a richiesta del soggetto interessato, ai periodi contributivi la cui scadenza di versamento si colloca entro l’11 ottobre 2013.