Anche alle casse di previdenza si applica la direttiva sulle pratiche commerciali sleali. A dirlo una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (prima sezione) del 3 ottobre 2013, che per la prima volta precisa il principio in base al quale la direttiva comunitaria sulle pratiche commerciali sleali si applica anche a un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, come la gestione di un regime legale di assicurazione malattia. Questo organismo, infatti, secondo la Corte, deve essere considerato ai sensi della direttiva, un «professionista» nei confronti del quale si applica il divieto di pratiche commerciali sleali. La questione sottoposta alla Corte nasce da un interrogativo del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania) che deve decidere la controversia tra la Wettbewerbszentrale, un’associazione tedesca di lotta contro la concorrenza sleale, e la Bkk, una cassa malattia del regime previdenziale legale tedesco costituita in forma di organismo di diritto pubblico. Secondo il Bundesgerichtshof, l’informazione che la Bkk aveva diffuso nel 2008 sul proprio sito internet, secondo la quale i suoi iscritti avrebbero rischiato svantaggi finanziari nell’ipotesi di cambiamento di cassa, costituiva come sostenuto anche dalla Wettbewerbszentrale, una pratica ingannevole ai sensi della direttiva. Tutt’altra l’opinione della cassa malattia, che nel riaffermare il suo essere soggetto di diritto pubblico, non agirebbe con scopo di lucro e, pertanto, non sarebbe qualificabile come «professionista» secondo la definizione della stessa direttiva. Ma non è così. Per la corte, infatti, nonostante il suo carattere pubblico e la sua missione di interesse generale, tale organismo deve essere considerato, ai sensi della direttiva, un «professionista» nei confronti del quale trova applicazione il divieto di pratiche commerciali sleali. La direttiva, infatti, non esclude espressamente tali organismi dalla sua sfera di applicazione. Inoltre, lo scopo della direttiva impone che tale tutela sia garantita indipendentemente dal carattere pubblico o privato dell’organismo in questione e dalla specifica missione che esso persegue.