di Carlo Giuro

L’Agenzia delle entrate ha recentemente chiarito con uno specifico provvedimento gli adempimenti dichiarativi, e le modalità di versamento della Tobin tax. Tra i diversi profili si conferma anche la esenzione, in ragione della finalità, dall’applicazione di tale onere tributario dei fondi pensione. Si accentua così il favore fiscale che il nostro legislatore riconosce al risparmio previdenziale in ragione della finalità di interesse collettivo che esso persegue. Stupisce allora la ridottissima conoscenza dei benefici fiscali della previdenza complementare da parte del risparmiatore italiano così come emerge dalla recente indagine Censis/Covip secondo cui solo circa l’11% degli italiani è consapevole del vantaggio competitivo di cui la previdenza complementare è portatrice, con particolare riferimento però esclusivo all’obiettivo di integrazione pensionistica, proprio in ragione dei benefici fiscali.

Ma cosa prevede la normativa in materia? Nella normativa italiana i contributi versati, dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57.

 

Si continua poi a beneficiare ugualmente del vantaggio della deducibilità fiscale, anche nei casi di prosecuzione volontaria, oltre il raggiungimento dell’età pensionabile, dei versamenti dei contributi alle forme pensionistiche complementari (tale scelta di contribuzione libera è ammessa a condizione che l’aderente possa far valere, alla data del pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare).

Approfondimento merita poi il caso dei lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto 252/2005 (1° gennaio 2007) a beneficio dei quali, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro. Pertanto l’importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro ricorrendo le condizioni per l’incremento. Viene chiarito come per lavoratori di prima occupazione si devono intendere quei soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

 

Sono deducibili poi, sempre entro il limite annuo di 5.164,57 euro i contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico che in base alla normativa fiscale sono quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni prevista dalla normativa fiscale vigente. È importante anche evidenziare come nel limite annuo di deducibilità di 5.164,57 euro rientrano anche i versamenti effettuati a fronte delle garanzie complementari per invalidità totale permanente per Morte e Long term care (circ. n. 29/E del 20 marzo 2001 dell’Agenzia delle entrate). Le stesse coperture in forma autonoma danno invece il diritto alla semplice detraibilità con aliquota del 19% entro il premio annuo massimo di 1.291,14 euro. Va ancora sottolineato come l’eventuale versamento a previdenza integrativa in misura eccedente rispetto al limite di deducibilità annuale (quindi superiore rispetto ai 5.164,57 euro) può essere recuperato a scadenza rendendo esente la quota di prestazione finale corrispondente. Occorre però segnalare il versamento in eccedenza al fondo pensione/compagnia istitutrice del pip entro il 31 dicembre dell’anno successivo. (riproduzione riservata)