di Benedetta Pacelli  

 

L’obbligo di assicurazione è subordinato allo svolgimento effettivo dell’attività professionale e decorre dal momento dell’assunzione del primo incarico, «non dalla semplice iscrizione all’albo». E ancora, l’attività professionale svolta in qualità di collaboratore non implica alcun contatto diretto con la clientela e quindi non è suscettibile «ai fini di un’eventuale configurazione della responsabilità civile».

Sono solo alcune delle risposte che il Centro studi degli ingegneri ha fornito agli iscritti in materia di assicurazione professionale, obbligatoria per legge dallo scorso agosto. Proprio in seguito alle numerose richieste sul tema, il Centro studi di categoria ha deciso di aprire una sezione dedicata alle Faq, grazie alla quale i professionisti potranno ottenere le risposte alle domande più frequenti. Tra queste spicca quella del confine rispetto all’obbligo della stipula assicurativa, se in sostanza cioè, a esserne soggetti siano non solo i singoli professionisti ma anche i collaboratori delle società di ingegneria o i dipendenti e i collaboratori delle imprese private.

Per fugare qualsiasi dubbio iniziale il Centro studi parte da un assunto preciso: l’obbligo di assicurazione è subordinato allo svolgimento effettivo dell’attività professionale e, pertanto, decorre dal momento dell’assunzione del primo incarico, non dall’iscrizione all’albo degli ingegneri o dal ritiro del timbro professionale. Per lo stesso principio non è sottoposto all’obbligo anche chi lavora esclusivamente per una società di ingegneria, senza assumere mai incarichi professionali in prima persona e senza quindi firmare i progetti, sottoscritti in via esclusiva dai titolari dello studio professionale. Tutto questo, spiega il Cni, «determina il venir meno dell’obbligo di stipulare un’assicurazione professionale, data l’assenza di un rapporto diretto con la clientela».

Ci sono poi i casi in cui un ingegnere esercita l’attività professionale, di carattere esclusivo, in qualità di amministratore di una società. In questa circostanza può richiedere che sia la società ad assumersi l’onere del pagamento della polizza assicurativa o, in alternativa, provvedere in modo autonomo. C’è, poi, il capitolo della materia societaria. Nell’ipotesi più semplice, cioè laddove la forma societaria prescelta sia una snc, una società nome collettivo (al pari delle altre forme di società di persone disciplinate dal codice civile), sarà sufficiente che tutti i soci formalmente chiamati all’assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza (anche per il tramite della società) siano assicurati, affinché l’obbligo in parola risulti correttamente assolto. Non avrebbe alcuna utilità, spiega il Centro studi, stipulare un «supplemento» di polizza a carico della società. È possibile, peraltro, che la società stipuli una polizza finalizzata a tenere indenni i soci firmatari degli incarichi rispetto ai danni eventualmente cagionati a terzi da collaboratori o soci non firmatari. «Tale regime di responsabilità risulterebbe efficace, comunque, solo nell’ambito dei rapporti interni alla società, rilevando all’esterno solo la formale assunzione di responsabilità da parte del soggetto incaricato della prestazione».