La sistematica violazione delle prescrizioni impartite dall’autorità di vigilanza in materia bancaria su organizzazione e controlli interni, erogazione del credito e segnalazioni errate alla centrale rischi, legittima l’irrogazione delle sanzioni a carico degli amministratori e del collegio sindacale dell’istituto di credito.
La colpa del comportamento illecito e anomalo della banca non può essere infatti «scaricata» dai vertici sulla società di revisione.
Lo ha affermato la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza numero 15019n del 2013 che ha confermato le sanzioni amministrative inflitte al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale di una delle più gradi banche italiane.
Il ministero dell’economia, infatti, in adesione alla proposta della Banca d’Italia, aveva ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria rilevando che i comportamenti oggetto di contestazione avevano avuto carattere continuativo e ripetuto e soprattutto riguardavano l’intera politica bancaria. La Corte d’appello ha confermato la legittimità della sanzione rilevando che non era seriamente ipotizzabile che amministratori, componenti del collegio sindacale e il direttore generale di una grande banca, dotati dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, non fossero in grado di comprendere il significato delle prescrizioni impartite dall’autorità di vigilanza, la cui violazione aveva formato oggetto di contestazione.
La decisione è stata impugnata di fronte ai giudici di legittimità dove i manager hanno contestato l’eccessiva durata degli accertamenti ispettivi e cercato di addossare tutta la responsabilità delle violazioni alla società di revisione.
La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha affermato che il termine per verificare le irregolarità non decorre dall’accertamento né dalla mera percezione del fatto, ma dal «compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza dei fatti e della determinazione della sanzione da parte degli organi addetti al controllo». Quanto poi alla presunta responsabilità della società di revisione il collegio ha chiarito che il compito di controllo del collegio sindacale sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’istituto non poteva avvenire altro che in maniera autonoma e svincolata dall’iniziativa e dalle attività di altri organi dell’istituto e a maggior ragione della società di revisione. In conclusione, la complessa articolazione della struttura organizzativa della banca «non può comportare l’esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la prestazione del servizio di negoziazione, sono sanzionabili a titolo di controllo omissivo».
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