La scuola paga anche per il fatto posto in essere da un maggiorenne indisciplinato. Con la sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013 la Corte di cassazione ha riaffermato il principio della responsabilità contrattuale della scuola confermando una sentenza della corte d’appello di Venezia.
Nei fatti un alunno, partecipante all’annuale recita natalizia in costume, con un accendino appiccava il fuoco alle ali di una compagna, vestita da angelo, ed una terza persona, altra compagna vestita da angelo, interveniva nell’intento di spegnere le fiamme del costume dell’amica, ma così facendo incendiava il proprio àbito, con conseguenti gravi ustioni ed esiti deturpanti. Nella causa promossa dall’alunna che aveva subito le lesioni, il ministero si difendeva, sostenendo, tra l’altro, che la domanda era infondata poiché all’epoca il danneggiante era maggiorenne e dunque erano attenuati i doveri di vigilanza degli insegnanti sugli alunni e, peraltro, nell’atrio vi erano gli ausiliari che vigilavano; inoltre, il fatto doloso dell’alunno interrompeva ogni nesso di causalità con la scuola. I giudici invece hanno figurato la responsabilità contrattuale dell’istituto essendo il sinistro avvenuto durante l’orario delle lezioni, in occasione della recita scolastica, e causato dalle fiamme appiccate con un accendino da un compagno di scuola; l’imputazione all’istituto dell’inadempimento agli obblighi di vigilanza sulla sicurezza ed incolumità degli allievi per il tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica deriva dal negozio che ha origine con l’atto dell’iscrizione. La frequentazione di una scuola fonda un vincolo dal quale scaturisce, a carico dei dipendenti dell’apparato organizzativo dello stato, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza che vi sia limite per il raggiungimento della maggiore età dell’allievo. Tale responsabilità, detta da contatto sociale, è assoggettata al regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c. di modo che l’amministrazione è imputabile se non dimostra di aver adottato tutti i provvedimenti informativi, organizzativi, anche di emergenza, e prescrittivi, ed aver impartito le relative informazioni per garantire la sicurezza. Nello specifico doveva per di più tenersi conto della pericolosità del costume elevatamente infiammabile indossato da alcuni allievi partecipanti alla recita quale evento non del tutto imprevedibile.
©Riproduzione riservata