Se un alunno si procura un infortunio a scuola, durante una partita di pallavolo, il docente di educazione fisica non è automaticamente responsabile. Anche se in quel momento non era in palestra. La responsabilità, infatti, non sussiste se il docente aveva comunque curato la fase del riscaldamento, si era preventivamente assicurato che gli alunni fossero vestiti in modo adeguato e la palestra non presentava anomalie. É quanto si evince da una sentenza della III sezione civile della Corte di cassazione, depositata il 10 maggio scorso (11143/2013).
La pronuncia aggiunge un ulteriore tassello al mosaico del complesso istituto della responsabilità civile dei docenti.
Un altro parametro fissato dalla giurisprudenza per misurare la responsabilità è, infatti, proprio quello dell’età degli alunni: quanto più sono piccoli tanto più l’onere di vigilanza va considerato stringente e inderogabile. Più precisamente, secondo la Cassazione (III sezione civili n.12424/98) il dovere di vigilanza dell’insegnante va commisurato all’età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostranze del caso concreto. E in ogni caso, tale dovere ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzionale all’età e al normale grado di maturazione degli alunni.
Va detto subito, però, che non è il docente ad andare davanti al giudice, ma l’amministrazione scolastica tramite l’avvocatura dello stato. La legge prevede, infatti, che l’amministrazione surroghi in giudizio il dipendente, salvo rivalersi nei suoi confronti in sede di giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti. La stessa legge, però, prevede che la responsabilità insorga solo nei casi di dolo o colpa grave. E comunque la Corte dei conti ha la facoltà di ridurre l’importo della somma da porre a carico del docente chiamato in giudizio. In pratica, dunque, anche se è colpevole, di solito l’amministrazione gli fa lo sconto.
Questa volta, però, sebbene l’evento dannoso si sia verificato durante l’assenza dell’insegnante, il giudice ha ritenuto che non vi fosse alcuna responsabilità per l’amministrazione scolastica. Il discrimine tra responsabilità e assenza di responsabilità, infatti, è da sempre individuato dalla giurisprudenza nell’applicazione o meno dell’ordinaria diligenza allo svolgimento della prestazione. Ordinaria diligenza che, nel caso specifico, è stato ritenuta sussistente. Perché il docente aveva provveduto agli adempimenti preliminari e, anche se fosse stato presente, non avrebbe potuto impedire che l’infortunio si verificasse.
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