La copertura assicurativa automobilistica decorre normalmente dalla mezzanotte del giorno del pagamento del premio. Ma se l’impresa intende anticipare la tutela del cliente ha facoltà di indicare un orario diverso nel certificato di assicurazione. Lo ha chiarito il Ministero dell’interno con la circolare n. 300/a/3885/13/101/20/21/7 del 15 maggio 2013. La questione del rinnovo delle polizze è già stata messa a dura prova con il dl 179/2012. Concretamente, prima dell’entrata in vigore del dl 179, il contratto rc auto che prevedeva il tacito rinnovo si intendeva prorogato alla scadenza con una tolleranza di 15 giorni durante i quali sussisteva la copertura assicurativa pur in assenza del pagamento del premio. Con l’entrata in vigore del dl 179 le cose sono cambiate. Il testo originario del dl ha infatti introdotto una durata massima dei contratti pari a un anno, vietando altresì specificamente il loro tacito rinnovo. Con la conversione in legge sono state confermate queste nuove disposizioni, con l’aggiunta di ulteriori novità. In dettaglio la norma di conversione n. 221/2012 dispone espressamente che il contratto assicurativo si risolve automaticamente alla scadenza naturale. Inoltre la garanzia prestata con il precedente contratto resta operante per 15 giorni dopo la scadenza. In buona sostanza tutti i contraenti hanno ora a disposizione 15 giorni di estensione della copertura assicurativa rc auto. Con la circolare in commento l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale vuole chiarire una ulteriore questione ovvero quando è il momento esatto della decorrenza di una nuova polizza, stante la previsione dell’art. 1899 del codice civile. Esaminate le norme e acquisito il parere dell’Ivass, specifica il ministero dell’interno, «si ritiene che le imprese di assicurazione possano stabilire momenti diversi di decorrenza della copertura assicurativa, anticipati, rispetto alle ore 24 del giorno del pagamento del premio».
Purché l’orario di decorrenza venga indicato esplicitamente nel certificato assicurativo.