Stop all’autocertificazione della valutazione rischi. Scade il 31 maggio, infatti, il termine entro cui le piccole imprese, quelle che cioè occupano fino a dieci lavoratori, hanno la possibilità di effettuare la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro mediante un’autocertificazione. Dal 1° giugno entra in vigore l’obbligo di adottare la procedura standardizzata, procedura che può essere adottata anche dalle imprese che occupano oltre dieci e fino a 50 lavoratori.
La valutazione dei rischi. Il T.u. sulla sicurezza lavoro (dlgs n. 81/2008) definisce la valutazione dei rischi come «valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza».
L’operazione va effettuata da tutti i datori di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (in sigla Rspp è una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali prescritti dal T.u. sicurezza all’articolo 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi in azienda) e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (in sigla Rls è una persona eletta dai lavoratori per essere rappresentati per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro), nonché, nei casi di sorveglianza sanitaria, con la collaborazione del medico competente (quest’ultimo è un medico in possesso di titoli e requisiti previsti dal T.u. sicurezza all’articolo 38 che collabora nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nelle aziende soggette a tale obbligo).
Il Dvr (Documento di valutazione rischi). Al termine della complessa procedura di valutazione deve essere elaborato uno specifico documento che può essere tenuto su supporto informatico, purché sia munito di data certa. Il documento deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
La deroga per le microimprese. Quella descritta è la procedura ordinaria di valutazione dei rischi. Il T.u., tuttavia, prevede una deroga per i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori, stabilendo che devono effettuarla sulla base di procedure standardizzate definite dalla «commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro» e approvate con decreto. In origine, il T.u. prevedeva che ciò dovesse avvenire entro il 31 dicembre 2010; fino a tale termine dava possibilità alle pmi di autocertificare l’adempimento.
La scadenza non è stata rispettata, per cui si sono susseguite diverse proroghe l’ultima delle quali con la legge Stabilità per il 2013 che ha fissato il termine al prossimo 30 giugno.
Intanto, però, la procedura standardizzata è arrivata in porto, approvata dal decreto 30 novembre 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012 (si veda ItaliaOggi dell’8 dicembre 2012).
Ciò ha fissato un nuovo termine, cioè il 6 febbraio 2013, che rappresenta la data di entrata in vigore del decreto con le procedure standard (60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Infine, un terzo termine è il 6 maggio, che rappresenta il terzo mese successivo all’entrata in vigore delle procedure standard, previsto dal T.u. quale periodo transitorio, fino al quale cioè le pmi possono avvalersi dell’autocertificazione.
Infatti, a rigore di norma (articolo 29, comma 5, del T.u. sicurezza), le pmi possono autocertificare la valutazione rischi fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della procedura standardizzata (cioè fino al 6 maggio 2013) e comunque non oltre il 30 giugno 2013 (data fissata dalla legge Stabilità 2013): sull’incrocio delle due scadenze, 6 maggio e 30 giugno 2013, sono stati chiesti chiarimenti al ministero il quale nella nota protocollo n. 2583/2013 ha risposto: «considerato che il decreto entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga «fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto», si precisa che la possibilità per i datori di lavoro (quelli che occupano fino a dieci lavoratori, ndr) di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013».
A regime, dunque, la procedura standard entra in vigore il 1° giugno 2013.
© Riproduzione riservata