Attenta valutazione delle specifiche previsioni di polizza per il professionista che svolga abitualmente le funzioni di sindaco o revisore legale (o sindaco-revisore), in società di capitali. Questi soggiace, infatti, al rischio di essere coinvolto in azioni di responsabilità solidalmente con gli amministratori, soprattutto in caso di dissesti societari per operazioni ritenute non razionali dagli organi fallimentari, oppure per condotte non diligenti degli amministratori o, semplicemente, per non corrette rappresentazioni in bilancio della realtà aziendale. Ciò, ovviamente, quando tali circostanze non siano state opportunamente «contrastate» dai controllori mediante il diligente svolgimento delle verifiche agli stessi deputate.
Innanzitutto, è indispensabile valutare la congruità del massimale previsto in polizza in quanto nella maggior parte dei casi il limite entro il quale la compagnia si rende disponibile a coprire il danno dei sindaci e dei revisori risulta espressamente ridotto (in genere a 1/3 in alcune circostanze a 1/2) rispetto al massimale generale assicurato (in pratica, se la polizza è stipulata con massimale pari a un milione di euro, la compagnia risponderà solo fino al limite di 333.333 euro o 500 mila euro).
Pertanto è opportuno che il revisore, in queste situazioni, chieda una integrazione del massimale o stipuli un’ulteriore polizza definita di «secondo rischio». Attenzione, inoltre, alla eventuale clausola secondo cui: «nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, l’assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all’assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante dal mero vincolo di solidarietà». Difatti, tale previsione può ledere gli interessi del sindaco aggredito da azione di responsabilità, costringendolo ad accollarsi personalmente le quote dei colleghi addebitategli in forza della solidarietà passiva.