Cassette di sicurezza scoperchiate. Sia la frequenza degli accessi, sia gli importi dell’eventuale massimale assicurativo saranno infatti sottoposti a un monitoraggio costante da parte dell’Agenzia delle entrate. I dati, che andranno a comporre la nuova anagrafe tributaria, saranno trasmessi dagli intermediari finanziari.
Novità anche sul fronte Isee. La nuova anagrafe prende di mira anche i furbetti dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente), i dati che alimenteranno il cervellone dell’Agenzia delle entrate saranno utilizzati per rafforzare le verifiche di attendibilità delle informazioni contenute nell’Isee. In base al provvedimento del 25 marzo, del direttore dell’Agenzia delle entrare, «le informazioni comunicate saranno altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione dell’Isee, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione». Verranno quindi effettuati dei controlli incrociati, partendo dai dati comunicati all’anagrafe tributaria, mirati a far emergere le irregolarità in merito alle dichiarazioni Isee.
Cancellazione dei dati condizionata. I dati che complessivamente andranno a comporre la nuova anagrafe tributaria, resta in dubbio la questione della cancellazione di questi, allo scadere dei sei anni. Se infatti, in base a quanto previsto dal già citato provvedimento del 25 marzo, risulta che «i dati saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno a cui è riferibile la comunicazione», viene fatta però una particolare eccezione. Giuseppe Tonetti, della direzione centrale dell’Agenzia delle entrate, ha infatti evidenziato:«I termini previsti per la cancellazione dei dati restano di sei anni, a meno che, prima dello scadere del termine, non sia scattato un contenzioso, avente ad oggetto la veridicità dei dati stessi». La cancellazione dei dati, è quindi sottoposta a condizione.
Anche il codice fiscale e le traduzioni possono essere un problema. L’assenza di un sistema certificato per il calcolo del codice fiscale per le imprese, è un problema risolto solo in parte. In base a quanto emerso dal convegno dell’Afin infatti, in caso di difficoltà nel reperire il corretto codice fiscale di una qualsiasi impresa, è preferibile l’invio solo dei dati anagrafici. Questa soluzione, che è stata adottata in base ai numerosi ingolfamenti dei codici errati non risolve però il problema alla radice. Ad oggi quindi, per stessa ammissione dei responsabili non è presente un sistema codificato che possa essere utilizzato da tutti gli utenti, per il corretto calcolo del codice fiscale delle imprese, sia italiane che non.
Oscura resta anche la questione relativa alla traduzione integrale degli atti depositati dalle imprese non italiane. Ad oggi infatti, a meno che gli atti depositati dalle imprese internazionali, per qualsiasi adempimento burocratico all’estero, non siano in lingua inglese, è necessaria la traduzione giurata dei dati che devono essere inviati all’anagrafe tributaria.
Per il Sid non è necessaria una nuova registrazione. Tutti gli utenti che in precedenza si erano già registrati su Fisco online o Entratel, non dovranno procedere a una ulteriore registrazione sul nuovo sistema Sid, elaborato dall’Agenzia delle entrate. La nuova piattaforma fornirà loro infatti, previo inserimento dei dati di accesso precedenti, delle nuove specifiche per l’accesso. Per i nuovi utenti invece, sarà necessario prima registrarsi sulle vecchie piattaforme, per poter usufruire poi, della stessa procedura.
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