Integra l’omissione di atti d’ufficio la condotta del medico in reperibilità che, raggiunto al telefono, rifiuta di recarsi in ospedale escludendo l’urgenza dell’intervento richiesto. Il servizio di pronta disponibilità, infatti, esiste proprio per garantire un’assistenza sanitaria più efficace: insomma, il chirurgo avvisato al cellulare che un ammalato mostra una situazione preoccupante e richiede immediate contromisure non può mettersi a sindacare a distanza l’urgenza prospettatagli dal collega. Diversamente compie il reato ex articolo 3218 Cp. E ciò anche se la prospettata necessità non ricorre. È quanto emerge dalla sentenza 12726/13, pubblicata dalla sesta sezione penale della Cassazione.
Condotta antidoverosa. Confermata la condanna a carico del dirigente medico di primo livello che rifiuta di precipitarsi in reparto di cardiochirurgia per prestare le cure del caso a un giovane ricoverato al pronto soccorso: il comportamento del sanitario sanzionato penalmente configura peraltro anche una condotta antidoverosa in violazione dell’articolo 17 Ccnl. Inutile per il dirigente, che era il primo nella lista di reperibilità, difendersi sostenendo che era inutile intervenire sul minore date le condizioni critiche del paziente. Non giova quindi all’imputato ricondurre la sua condotta a una precisa scelta clinica. Una volta ricevuta la telefonata dall’ospedale, invero, il medico non può sottrarsi alla chiamata, sostenendo che manchino i presupposti dell’emergenza: il Dpr 348/83 prevede che il sanitario avvertito dai colleghi deve poter essere in grado di raggiungere il reparto entro i tempi tecnici necessari e visitare il malato; in caso di rifiuto la responsabilità penale non risulta tecnicamente connessa all’effettiva necessità prospettatagli per telefono. Va precisato che il giudice del merito non nega che al dirigente medico finito sotto processo possa essere riconosciuto uno spazio discrezionale rispetto alla reiterata richiesta fattagli di recarsi in ospedale: nega piuttosto che il rifiuto dell’intervento possa essere giustificato nel particolare momento in cui fu opposto. Non resta che pagare le spese di giudizio oltre che mille euro alla cassa delle ammende.