E dire che a novembre la Suprema corte aveva ritenuto esenti da responsabilità gli amministratori senza deleghe di un istituto di credito che, in assenza di un’adeguata informazione da parte degli organi delegati, non avevano individuato i «segnali di allarme» nella gestione della società (sfociati poi nel reato di bancarotta). Con la sentenza n. 42519/2012, la Corte di Cassazione aveva circoscritto la responsabilità degli amministratori privi di delega nei limiti delle proprie attribuzioni, così come definite dal legislatore. Quest’ultimo, da un lato, ha imposto un preciso dovere di agire informato per tutti gli amministratori della società e, dall’altro, un preciso onere informativo sia per il presidente del consiglio di amministrazione, sia per gli altri organi delegati i quali, con determinata periodicità, devono fornire all’intero cda informazioni sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate. In quella sede, la corte aveva ricordato, peraltro, come la riforma delle società del 2003 avesse eliminato il dovere degli amministratori di vigilare sul generale andamento della gestione introducendo anche per loro un preciso dovere di agire informati e, quindi, di richiedere informazioni, tuttavia senza che ciò implicasse un autonomo potere di indagine. Alla luce di tali considerazioni, secondo la medesima corte, gli amministratori privi di deleghe sarebbero stati responsabili soltanto qualora fossero concretamente venuti a conoscenza di dati che potevano presagire l’accadimento di un evento pregiudizievole per la società e avessero volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo. Da madre protettiva, la Suprema corte è tuttavia divenuta padre severo con la sentenza n. 2737 del 5 febbraio. Nell’esprimersi, tra l’altro, sulla portata operativa dei doveri degli amministratori non esecutivi di società bancarie, ha ritenuto che anche gli amministratori senza deleghe si debbano attivare per reperire le informazioni funzionali allo svolgimento del loro incarico. Non devono, cioè, subire passivamente il flusso informativo proveniente dagli organi delegati. In modo netto, la corte ha disposto dunque che il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi richiede un atteggiamento proattivo da parte loro e non è rimesso solo alle segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati. Quindi gli amministratori senza deleghe sono compartecipi alle decisioni assunte dall’intero cda e, in quanto tali, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un efficace governo dei rischi, nonché di attivarsi, attraverso un costante flusso informativo, per poter efficacemente esercitare una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli amministratori esecutivi. Gli obblighi informativi, nonché il dovere di agire con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico e delle specifiche competenze, possono ritenersi efficacemente attuati, secondo la Suprema corte, mediante la diretta ingerenza nella delega attraverso l’esercizio dei poteri di direttiva e di avocazione, propri del cda. Con questo orientamento si riaccendono i riflettori sul tema dei flussi informativi all’interno della vita societaria. Sono proprio i casi come quelli di bancarotta e distrazione del patrimonio societario che confermano l’importanza di un adeguato sistema di flussi per l’attuazione di un efficace sistema dei controlli societari. Soltanto flussi informativi ben strutturati possono costituire un utile strumento per la prevenzione dei rischi di mala gestio e, in taluni casi, un deterrente al compimento di operazioni pregiudizievoli per la società.
Senza deleghe ma con responsabilità
di Giovanni Barbara – Partner KStudio Associato (Kpmg)