La recente sentenza della Corte di cassazione riguarda un caso (ossia quello del furto subito dal proprietario dell’appartamento del condominio nel quale sono presenti ponteggi per lavori alla facciata) che nella pratica si verifica non di rado e che, sul piano giuridico, investe il problema dell’individuazione del soggetto a cui richiedere il risarcimento dei danni, nell’eventualità in cui rimanga ignoto l’autore del furto verso il quale rivalersi in via principale.

– Quando è responsabile l’impresa. Secondo i giudici l’impresa che ha eretto l’impalcatura è responsabile dei danni subiti dal derubato solamente nel caso in cui quest’ultimo abbia omesso di adottare gli opportuni accorgimenti atti a scongiurare il furto, agevolando in tal modo i terzi malintenzionati. In altre parole la responsabilità dell’impresa è inevitabile se quest’ultima trascura le più elementari norme di diligenza e, quindi, la doverosa adozione di cautele idonee a impedire l’uso anomalo delle impalcature, creando in tal modo le condizioni del verificarsi del danno.

Pertanto, quando il cantiere rimane incustodito, l’impresa deve mettere in atto tutte quelle cautele idonee a impedire danni a terzi, soprattutto se l’amministratore dello stabile richiede espressamente di fare ricorso a tutte le misure di sicurezza possibili, cioè di porre in essere tutte quelle cautele, come l’illuminazione del ponteggio, il ritiro delle scale, la palizzata intorno al ponteggio stesso ecc., che siano idonee a neutralizzare l’obiettiva agevolazione di eventuali furti. Ancor più se, considerati il particolare luogo in cui è situato l’immobile oppure la struttura edilizia che lo caratterizza, venga previsto nel contratto d’appalto uno specifico obbligo a carico dell’impresa di porre in atto ogni provvedimento per evitare che il verificarsi di danni di qualsiasi genere in conseguenza dei lavori in corso nell’edificio condominiale.

Non rileva poi, quale causa di esclusione della responsabilità, la circostanza che il ponteggio, sebbene sfornito di antifurto e di illuminazione, possa comunque considerarsi sicuro perché collocato all’interno di un cortile ben illuminato e magari dotato di un alto muro di cinta. Naturalmente nei casi sopra detti l’impresa può sempre evitare gli addebiti dimostrando che, in realtà, i ladri sono entrati nell’appartamento tramite un diverso passaggio e non utilizzando i ponteggi. Tale dimostrazione deve comunque accompagnarsi a quella tendente a dar prova dell’effettiva adozione da parte dell’impresa di tutte le cautele atte a impedire che i ponteggi costituiscano un agevole accesso ai piani superiori.

 

– La responsabilità (concorrente) del condomino. Nel caso di furto consumato attraverso l’utilizzo di ponteggi installati per eseguire lavori di ristrutturazione di uno stabile si è posto anche il problema di una eventuale responsabilità del condominio. Secondo la Cassazione si deve escludere la responsabilità del condominio o dei singoli condomini per l’omessa adozione di cautele da parte dell’appaltatore che, qualora non abbia adottato tutte le misure idonee a impedire danni a terzi o alla parte committente, rimane l’unico soggetto responsabile per le conseguenze dannose del furto. Tuttavia si ammette la possibilità di una concorrente responsabilità del condominio nel caso in cui quest’ultimo abbia assunto contrattualmente l’obbligo di adottare sistemi antifurto, quali l’illuminazione dei ponteggi, senza poi adempiervi.

La concorrente responsabilità del condominio viene solitamente ricollegata al mantenimento delle impalcature, su specifica richiesta del direttore dei lavori nominato dai condomini, dopo il termine dei lavori, al solo fine di consentire un più facile collaudo dell’opera: in tal caso sorge infatti un obbligo di custodia incombente sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura. Il condominio che richieda il mantenimento dei ponteggi anche dopo il completamento delle opere di ristrutturazione, in considerazione dell’assenza di addetti ai lavori, deve quindi adottare idonee forma di custodia o di vigilanza degli stessi: in caso contrario quest’ultimo deve risarcire il condomino derubato, anche se le impalcature sono collocate all’interno di un giardino protetto da un alto muro di cinta.

Per non avere alcuna responsabilità in un eventuale furto il condominio deve quindi esercitare il potere di sorveglianza sul cantiere e non deve essere rinvenuta nessuna colposa omissione. Di conseguenza, ove l’assemblea deliberi sulla scelta della ditta appaltatrice, sarà bene verificare che la stessa adotti ogni precauzione necessaria e, nell’ipotesi contraria, sarà bene che l’amministratore solleciti l’impresa a dotare il cantiere di adeguate difese per impedire l’accesso ai ponteggi (senza contare l’importanza di dotarsi di una specifica polizza assicurativa che garantisca dal rischio che, attraverso i ponteggi, dei ladri possano introdursi negli appartamenti).

Se poi, come nel caso risolto dalla Suprema corte nella predetta sentenza n. 1890/2013, contrariamente a quanto richiesto dall’impresa, l’assemblea dei condomini, compreso il derubato, abbia rinunciato a qualsiasi forma di protezione dei ponteggi dall’ingresso di malintenzionati, non ricorrerà né la responsabilità dell’impresa edile né quella del condominio.