La compagnia di assicurazione, in caso di furto e incendio, ha l’obbligo di risarcire il danno indipendentemente dalla richiesta del rilascio del «certificato di chiusa inchiesta». Velocizzando così i risarcimenti per quanto riguarda le assicurazioni di furto o incendio. È l’articolo 150-bis del codice delle assicurazioni (introdotto dall’articolo 34-ter del decreto liberalizzazioni – dl n. 1/2012 convertito nella legge n. 27/2012) che ha previsto questa novità. Sebbene la norma sia in vigore da quasi un anno (marzo 2012), all’Ivass risulta che alcune imprese non si sono ancora adeguate. E l’Autorità per la vigilanza sulle assicurazioni con lettera del 28 febbraio 2013 è intervenuta presso le imprese di assicurazione per garantire il pieno rispetto della norma contenuta nel «pacchetto liberalizzazioni». L’Autorità ha infatti chiesto che entro il 31 marzo le imprese effettuino verifiche sulle proprie strutture liquidative e diano conferma alla Autorità di vigilanza di essere in linea con la nuova normativa. Tale situazione determina disagi per i consumatori ed appesantimento dell’attività delle procure della repubblica che continuano a ricevere richieste di rilascio del suddetto certificato. Ricordiamo che il certificato di chiusa inchiesta attesta l’esito di un procedimento penale. Viene normalmente richiesto al fine di ottenere il risarcimento dalla compagnia assicuratrice quando il procedimento penale contro ignoti, iscritto in relazione ad un reato avvenuto nel territorio di competenza della procura della repubblica presso il tribunale è stato archiviato dal gip del tribunale poiché non sono stati identificati i responsabili. Viene richiesto con domanda in carta semplice, indirizzata alla procura della repubblica presso il tribunale, allegando, qualora non si conoscano già gli estremi del procedimento penale, copia semplice della denuncia di furto.
La polizza paga senza l’attestato
di Cinzia De Stefanis