Ok alla telecamere sui bus per registrare gli incidenti. Il garante ha dato il via libera alla società di trasporto pubblico locale di Bergamo, che potrà installare sul parabrezza anteriore dei veicoli un’apposita apparecchiatura per la ricostruzione dei sinistri, ma con alcune cautele: niente registrazioni audio. Le immagini, in caso di sinistro, possono essere conservate per 24 mesi e cioè il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento dei danni. Si tratta di un sistema intelligente che si attiva, al verificarsi di predeterminate condizioni (quali accelerazioni/decelerazioni o sobbalzi tali da far presumere che il veicolo possa essere coinvolto in un sinistro: in queste condizioni l’apparecchiatura registra le immagini relative alla sede stradale prospiciente il veicolo e alla zona interna dei mezzi di trasporto nei venti secondi precedenti e successivi all’evento). Il dispositivo appartiene alla categoria dei video event data recordern ed è installato in modo tale da non riprendere il conducente. Nel suo provvedimento (n. 368 2012) il Garante ha chiesto però ulteriori garanzie. Il sistema non dovrà registrare le conversazioni a bordo dell’autobus e i passeggeri dovranno essere informati della sua presenza anche attraverso cartelli con disegni stilizzati, ben visibili sui mezzi di trasporto. La società, inoltre, dovrà rendere interamente «trasparenti» i trattamenti di dati personali effettuati portandoli a conoscenza dei dipendenti e in particolare dei conducenti dei veicoli. Con riferimento ai dipendenti si deve procedere all’accordo sindacale previsto dallo Statuto dei lavoratori. Un’informativa dettagliata rivolta alla collettività dovrà essere pubblicata anche sul sito web, nelle registrazioni, infatti, oltre i passeggeri potrebbero essere ripresi i conducenti di altri veicoli o altre persone presenti sulla sede stradale. I dati raccolti in occasione di un sinistro possono essere conservati sino alla scadenza del termine di prescrizione di eventuali azioni di risarcimento danni e cioè due anni. Decorso il termine si deve procedere alla cancellazione automatica. Infine, la società deve effettuare la notificazione al garante (articolo 37 del codice della privacy).
Defibrillatori
Con altro provvedimento (n. 370/2012) il garante della privacy ha, pur con alcune precauzioni, autorizzato l’uso di defibrillatori a distanza per pazienti cardiopatici. L’operazione consiste in un sistema a radiofrequenza (Rfid) per il monitoraggio remoto dei pazienti mediante defibrillatori cardiaci impiantati sotto pelle. Scopo del sistema è quello di consentire ai medici di monitorare costantemente via web il paziente. Per poterlo fare ci vuole il consenso informato dei pazienti, che devono poter ottenere in modo agevole la disattivazione sia del sistema remoto sia del funzionamento dell’etichetta Rfid contenuta nel dispositivo impiantato.
Inoltre sei dati clinici memorizzati nel sistema vengano messi a disposizione anche di altri operatori sanitari, questi ultimi sono obbligati a raccogliere preventivamente il libero e specifico consenso del paziente.