Nella disciplina sulla responsabilità (fiscale) nei contratti di appalto, possibile sospensione del pagamento limitata alla somma di debito erariale non versata dall’appaltatore o dal sub-appaltatore e non all’intero corrispettivo dovuto.
Numerose sono le perplessità operative, in presenza di contratti di appalto e di sub-appalto, per effetto del recente intervento, di cui all’art. 13-ter, del dl n. 83/2012 («Decreto crescita») e nonostante l’emanazione di un recente documento di prassi (Agenzia delle entrate, circolare 8/10/2012 n. 40/E).
L’art. 13-ter, dl n. 83/2012, in vigore dal 12/08/2012, ha sostituito il comma 28, dell’art. 35, dl n. 223/2006 introducendo nuove disposizioni sulla disciplina applicabile ai contratti di appalto o sub-appalto di opere, forniture e servizi, conclusi da soggetti passivi Iva e da soggetti collettivi, come le società di capitali, le cooperative, gli enti pubblici e quant’altro, di cui agli artt. 73 e 74, dpr n. 917/1986 (Tuir).
Innanzitutto, da quanto risulta a ItaliaOggi, l’Agenzia delle entrate è in dirittura di arrivo per quanto concerne l’emanazione della nuova (e seconda) circolare sul tema, con l’obiettivo di semplificare la vita delle imprese, come già anticipato a suo tempo dal quotidiano (si veda ItaliaOggi 26/01/2013).
Il documento di prassi è veramente atteso poiché la disciplina, già in vigore, risulta particolarmente complessa e articolata, anche per la definizione dell’ambito applicativo; sul punto, nonostante l’art. 13-ter sia contenuto in una sezione destinata alle misure per l’edilizia, è opportuno confermare che la relativa applicazione si estende a tutti i settori che operano nell’ambito di appalti o sub-appalti. Si ritiene che siano escluse dalla disciplina le prestazioni eseguite nei confronti di un committente «privato» e sicuramente quelle di natura intellettuale, fornite da professionisti, poiché queste ultime trovano la giusta collocazione nell’ambito dell’art. 2229 c.c. e non dell’art. 1655 c.c.
Al contrario, le disposizioni sulla solidarietà tributaria parlano di contratti di appalto e di sub-appalto ovvero di quei contratti con i quali una parte (appaltatore) assume il compimento di un’opera o di un servizio su incarico di un committente e verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, ai sensi dell’articolo 1655 c.c., e riguardano le attività delle imprese. L’individuazione del perimetro applicativo non è del tutto agevole poiché il tenore letterale delle disposizioni appena richiamate porterebbero a escludere che tale disciplina si estenda ai contratti d’opera, come disciplinati dall’art. 2222 c.c., che prevedono la fattispecie in cui un soggetto si obbliga a compiere un’opera verso pagamento di un corrispettivo, con il lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione. Di conseguenza, alcuni autori, condivisibilmente, hanno evidenziato che la prestazione d’opera di un artigiano con modesta organizzazione d’impresa, sia riconducibile più in un contratto d’opera (art. 2222 c.c.) che in un contratto di appalto (art. 1655 c.c.) e che la corretta individuazione del perimetro applicativo non può essere rimessa alla discrezionalità delle parti in causa, sulla base delle clausole contrattuali che potrebbero non essere apposte in assenza di un accordo scritto.
Non è chiaro nemmeno se la disciplina, in presenza di committenza privata, sia o meno applicabile nel caso in cui l’appaltatore utilizzi uno o più sub-appaltatori, con la possibile applicazione limitata ai rapporti tra queste due ultime figure (appaltatore e sub-appaltore).
Una paradossale situazione, infine, è quella in cui l’appaltatore, nei rapporti con il committente, o il sub-appaltatore, nei confronti dell’appaltatore, non abbia onorato i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoratore dipendente o dell’Iva ma debba incassare un corrispettivo più alto rispetto al debito erariale impagato.
Le disposizioni, in tal caso, non danno certezze con la conseguenza che si ritiene che il committente o l’appaltatore debbano sospendere l’intero pagamento del corrispettivo fino al pagamento del debito erariale. In attesa delle necessarie precisazioni in merito sembrerebbe più corretto, in tal caso, sospendere il pagamento per l’ammontare di debito erariale non ancoro onorato, mentre dal dettato letterale pare che, per esempio, se il committente deve pagare all’appaltatore prestazioni per un corrispettivo pari a 10 mila euro, in presenza di debiti (ritenute e Iva) dell’appaltatore non onorati per 5 mila euro, lo stesso non può erogare gli ulteriori 5 mila euro (10 mila – 5 mila) fino alla sistemazione di quanto dovuto, creando ulteriori problemi di liquidità del prestatore (appaltatore o sub-appaltatore).