di Stefano Manzelli
Chi viene pizzicato con l’assicurazione appena scaduta non incorrerà più in misure punitive. Per legge infatti ogni compagnia ora deve assicurare quindici giorni di copertura rc auto gratuita che permettono all’utente stradale di circolare in regola anche con il contrassegno appena scaduto.
Lo ha chiarito il ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013. Con l’entrata in vigore del dl 179/2012 la questione della tradizionale franchigia per il rinnovo delle polizze è stata messa a dura prova. Concretamente, alla luce delle previsioni del codice civile e del codice delle assicurazioni private, prima dell’entrata in vigore del dl 179, il contratto assicurativo rc auto che prevedeva il tacito rinnovo si intendeva prorogato alla scadenza, con una tolleranza di quindici giorni durante i quali sussisteva la copertura assicurativa pur in assenza del pagamento del premio. Di fatto questa condizione era difficilmente verificabile in sede di controllo per cui la polizia in caso di tagliando scaduto spesso procedeva intimando al conducente di esibire successivamente la documentazione attestante la copertura assicurativa regolare. Con l’entrata in vigore del dl 179 le cose sono cambiate. Il testo originario del decreto ha infatti introdotto una durata massima dei contratti pari a un anno, vietando altresì specificamente il loro tacito rinnovo. Con la conversione in legge del provvedimento urgente sono state confermate queste nuove disposizioni, con l’aggiunta di ulteriori novità. In dettaglio la legge 221/2012 dispone espressamente che il contratto assicurativo si risolve automaticamente alla scadenza naturale. Inoltre, la garanzia prestata con il precedente contratto resta operante per quindici giorni dopo la scadenza, fino all’effetto della nuova polizza. L’impresa di assicurazione dovrà avvisare il contraente della scadenza del contratto con un preavviso di almeno trenta giorni. Poiché la norma prevede espressamente l’estensione della copertura assicurativa alla scadenza annuale, specifica il ministero, «per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti». In buona sostanza mentre la precedente disposizione imponeva alla polizia stradale di verificare sempre la continuità della copertura assicurativa la nuova previsione è molto semplificata. Tutti i contraenti hanno ora a disposizione quindici giorni di estensione della copertura assicurativa rc auto gratuita. Alla luce di questa novella, conclude il Viminale, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del cds la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.
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