Quando il committente incarica un’impresa edile di eseguire una determinata opera ha il diritto di nominare un tecnico di sua fiducia che sovraintenda ai lavori. Così se il condominio decide di rifare la facciata o il tetto è normale che l’assemblea, nella stessa riunione in cui viene scelta la ditta a cui affidare dette opere, deliberi pure di nominare un direttore lavori, cioè un professionista capace di tutelare gli interessi della collettività condominiale nei confronti dell’impresa e dei terzi, controllando la buona riuscita delle opere.

 

– I compiti del direttore lavori del committente. Il direttore dei lavori è il responsabile tecnico dell’opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori: in altre parole ha la direzione e la sorveglianza dei lavori, attività che comporta visite periodiche sul cantiere (nel numero necessario, a suo esclusivo giudizio) per accertare la progressiva realizzazione dell’opera e indicare alla ditta incaricata l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la buona realizzazione della stessa, segnalando le inesattezze dell’esecuzione del progetto o l’inosservanza delle regole tecniche o ulteriori inadempienze.

Si tratta dell’unica persona che può accedere al cantiere senza la presenza o l’autorizzazione di alcuno e senza l’obbligo di incontrare altri tecnici dell’appaltatore, quali il direttore del cantiere o il direttore tecnico dell’impresa, figure diverse dal direttore dei lavori, che hanno la responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione di quest’ultimo, della qualità dei materiali impiegati e della sicurezza del cantiere.

In ogni caso, per adempiere ai suoi doveri, il direttore dei lavori deve compilare durante lo svolgimento dell’opera tutta una serie di documenti tecnici e contabili, ai quali si aggiungono i verbali, le disposizioni, le relazioni aggiuntive, i certificati necessari per far rispettare i termini e le disposizioni contrattuali.

 

– La responsabilità. Il potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori preposto dal committente non annullano l’autonomia dell’appaltatore che, salvo patto contrario, rimane conseguentemente tenuto a rispettare, nell’esecuzione dell’appalto, le regole dell’arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente (e, perciò, ad esempio, questi deve controllare, tra l’altro, la qualità del materiale impiegato, rispondendo dei relativi vizi anche quando questo sia fornito dal committente o dal produttore da quest’ultimo indicato).

Di conseguenza se i lavori commissionati risultano difettosi la responsabilità è certamente dell’impresa incaricata. Tuttavia detta responsabilità non esclude o assorbe quella del direttore dei lavori che ometta di vigilare e di impartire le opportune istruzioni, nonché di controllarne il rispetto da parte della ditta e, in difetto, di riferirne al committente. Ne consegue che tale professionista deve adempiere all’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde anche per colpa lieve, rapportandosi la sua responsabilità all’esistenza di errori determinati da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale.

Così, per esempio, è chiaro che, in riferimento a un’opera di particolare delicatezza e complessità, come ad esempio il rifacimento del tetto di un edificio condominiale comportante lo scoperchiamento del fabbricato, ricorra la responsabilità del direttore dei lavori che ometta di stabilire le modalità dell’intervento, contribuendo a causare gravi infiltrazioni d’acqua piovana nelle scale per la mancanza di coperture. Lo stesso dicasi se, nell’ambito di lavori di rifacimento della facciata, il medesimo non controlli che la rimozione dell’intonaco preesistente avvenga secondo gli accordi o, nel certificato di regolare esecuzione dell’appalto, liquidi il compenso spettante per le lavorazioni più onerose nonostante queste non siano state eseguite.

Allo stesso modo ricorre detta responsabilità per la mancata coibentazione dei pilastri di un caseggiato, con conseguente condensazione di umidità all’interno degli appartamenti, anche se tale accorgimento non sia stato previsto dal progetto: il direttore dei lavori, infatti, come l’appaltatore (e a maggior ragione, considerata la sua preparazione tecnica), è tenuto all’individuazione e alla correzione di eventuali carenze progettuali che impediscano quella buona riuscita del lavoro per la quale egli è tenuto ad adoperarsi. In tali ipotesi si deve pertanto ritenere che il direttore lavori non abbia operato con la dovuta diligenza nell’espletamento dell’incarico affidatogli e sia pertanto responsabile, in solido con l’impresa appaltatrice, dei vizi riscontrati e dei conseguenti danni sopportati dal committente per la loro eliminazione.

Tuttavia la ditta incaricata non può essere ritenuta responsabile se, per accordi contrattuali, risulti passivo strumento nelle mani del committente e del suo direttore dei lavori, cioè se sia stata direttamente e totalmente condizionata dalle istruzioni ricevute da questi ultimi, senza alcuna possibilità di iniziativa e vaglio critico delle direttive impartite.

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