La responsabilità del direttore dei lavori nei confronti del committente è configurabile sia a titolo extracontrattuale sia a titolo contrattuale. E infatti, accanto alle responsabilità connessa all’ipotesi del crollo dell’edificio, è imputabile al professionista l’inadempimento contrattuale tutte le volte che questi non esegua correttamente le prestazioni alle quali è tenuto in virtù del conferimento dell’incarico di direttore dei lavori, agendo con imprudenza, imperizia, negligenza o non rispettando le norme tecniche.
Questo il principio stabilito dalla terza sezione civile della Corte di cassazione nella recente sentenza n. 22643 dell’11 dicembre 2012.
Il caso concreto. Nella specie il tribunale aveva condannato l’impresa appaltatrice di una serie di lavori a un fabbricato al pagamento dei danni in favore dei committenti, mentre aveva rigettato l’analoga domanda proposta nei confronti del progettista e direttore dei lavori. La parte danneggiata, premesso di avere appaltato a quest’ultimo il progetto, l’espletamento delle pratiche amministrative e la direzione dei lavori di ristrutturazione di un immobile e al primo l’esecuzione delle relative opere edili, aveva infatti denunciato il crollo parziale dell’edificio e, pertanto, aveva chiesto il risarcimento del danno conseguente. I committenti avevano quindi impugnato la sentenza in appello relativamente al mancato riconoscimento della responsabilità civile del direttore dei lavori. Ma anche la corte di merito aveva ritenuto corretta la scelta di escludere la responsabilità del progettista e direttore dei lavori, in quanto la sua mancanza di abilitazione a progettare edifici in cemento armato non poteva essere messa in correlazione causale con la rovina dell’edificio, tanto più che quest’ultimo aveva realizzato solo il progetto di massima e non anche quello esecutivo e neppure il calcolo delle opere strutturali in cemento armato. I giudici di secondo grado avevano escluso altresì l’addebito del difetto di vigilanza in qualità di direttore dei lavori, ritenendo che la responsabilità di tale figura possa essere solo di natura extracontrattuale, sulla base di quanto previsto dall’art. 1669 del codice civile. Di qui il ricorso in cassazione presentato sempre dai committenti.
La decisione della Suprema corte. I giudici della terza sezione civile della Cassazione hanno quindi accolto il ricorso in questione, evidenziando come il direttore dei lavori abbia un duplice titolo di responsabilità nei confronti del committente, extracontrattuale, ai sensi dell’art. 1669 c.c., e contrattuale, in base all’art. 1218 c.c. La Corte di legittimità ha, infatti, evidenziato come fra le obbligazioni del direttore dei lavori rientri l’accertamento della conformità, sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto sia delle modalità dell’esecuzione di essa, al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Pertanto risponde civilmente il professionista incaricato della direzione dei lavori che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni circa l’esecuzione dell’opera, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente. Infatti, secondo la Cassazione, l’attività del direttore dei lavori si concreta nell’alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, se siano state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.