La società di leasing che concede in locazione finanziaria un bene e, opzionalmente, la copertura assicurativa sul bene stesso, acquistata presso una compagnia di assicurazione, non fornisce all’utilizzatore un unico servizio complesso, ma due distinti servizi, il secondo dei quali, se rifatturato esattamente al costo, esente da Iva. Lo ha stabilito la corte di giustizia Ue nella sentenza 17 gennaio 2013, causa C-224/11, risolvendo le questioni pregiudiziali sollevate dai giudici polacchi nell’ambito di una controversia instaurata da un’impresa in relazione al rifiuto del fisco di riconoscere l’esenzione Iva all’operazione consistente nel fornire una copertura assicurativa al bene oggetto di leasing, in connessione con il servizio di leasing imponibile. La corte richiama anzitutto il principio secondo cui, agli effetti dell’Iva, ciascuna prestazione deve normalmente essere considerata come distinta e indipendente; tuttavia, l’operazione costituita da un’unica prestazione sotto il profilo economico non deve essere artificiosamente scomposta in più parti, per non alterare la funzionalità del sistema dell’imposta. Per stabilire se le diverse prestazioni fornite costituiscano più prestazioni indipendenti o una prestazione unica, occorre individuare gli elementi caratteristici dell’operazione, tenendo presente però che non esistono regole assolute, sicché occorre valutare caso per caso, in base alle circostanze concrete. Nello specifico, la corte osserva che, in linea di principio, un contratto di leasing e la fornitura di un’assicurazione relativa al bene che ne forma oggetto non possono essere considerati così strettamente connessi da costituire un’operazione unica, perché considerare separatamente tali prestazioni non costituisce, di per sé, una scomposizione artificiosa. Né si può dire che il servizio assicurativo sia accessorio alla locazione del bene: posto, infatti, che una prestazione è considerata accessoria ad una principale quando costituisce per la clientela non un fine in sé, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore, nella fattispecie la copertura assicurativa costituisce per l’utilizzatore un fine in sé e non il mezzo per fruire del servizio nelle migliori condizioni. Pertanto, la prestazione di servizi di assicurazione relativa a un bene oggetto di leasing e la prestazione di servizi consistente nel leasing stesso devono essere considerate, in linea di principio, come prestazioni di servizi distinte e indipendenti. È comunque compito del giudice nazionale stabilire se, in base alle circostanze concrete, le operazioni siano oppure no connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate come una prestazione unica. In relazione all’ipotesi in cui le due prestazioni dovessero essere considerate come prestazioni distinte, alla corte veniva chiesto di chiarire se l’art. 135, paragrafo 1, lett. a), della direttiva, che esenta dall’Iva i servizi di assicurazione, debba interpretarsi nel senso che include l’operazione nell’ambito della quale il concedente provvede a far assicurare presso un terzo il bene concesso in leasing, fatturando poi all’utilizzatore il costo di tale assicurazione. In proposito, la corte osserva che il principio di neutralità non permette che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, siano trattati in modo diverso ai fini dell’Iva. Pertanto, le prestazioni di assicurazione relative al bene oggetto di leasing, il cui proprietario rimane il concedente, non possono essere trattate diversamente a seconda che siano fornite direttamente all’utilizzatore da una compagnia di assicurazione o che quest’ultimo ottenga la copertura assicurativa per il tramite del concedente, il quale la ottenga presso un assicuratore, fatturandone a sua volta all’utilizzatore il costo per lo stesso importo. Questo ragionamento, precisa la corte vale solo se il concedente fattura all’utilizzatore il costo esatto dell’assicurazione.
Polizze leasing senza Iva
di Franco Ricca