DI NICOLA MONDELLI
All’appuntamento con la pensione con decorrenza 1° settembre 2013 si possono prenotare fin da ora sia i ventiduemila docenti e gli ottomila Ata che, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, potevano fare valere alla data del 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente, prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011- riforma Fornero, sia quanti potranno fare valere entro il 31 dicembre 2013 l’età anagrafica o l’anzianità contributiva richiesta dal predetto decreto legge, convertito nella legge n. 214/2011 entrata in vigore dal 1° gennaio 2012. I requisiti ante decreto legge erano i seguenti: età anagrafi ca di sessantacinque anni per gli uomini e sessantuno per le donne congiuntamente ad un minimo di venti anni di contribuzione oppure la quota 96 costituita da sessant’anni di età e trentasei anni di anzianità contributiva o sessant’uno anni di età e trentacinque di anzianità contributiva. I requisiti richiesti dall’articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, come modificato dal decreto legge n. 216/2011 sono, sia per gli uomini che per le donne, una età anagrafi ca di sessantasei anni e tre mesi, congiuntamente ad un minimo di venti anni di contribuzione, o una anzianità contributiva di quarantadue anni e cinque mesi per gli uomini e quarantuno anni e cinque mesi per le donne. Per prenotarsi dovranno innanzitutto presentare la domanda di cessazione dal servizio con decorrenza appunto dal 1° settembre 2013 utilizzando anche per quest’anno la procedura web Polis «istanze on-line» disponibile sul sito del Miur (www.istruzione. it) e successivamente presentare la domanda di pensione all’Inps/gestione ex Inpdap nei tempi( a decorrere dal 12 gennaio 2013) e con le modalità(esclusivamente per via telematica) indicati nella circolare n. 131 datata 19 novembre 2012 emanata dell’istituto di previdenza guidato da Antonio Mastrapasqua il 19 novembre 2012. Non potranno invece prenotarsi, a meno che non maturino entro il 31 dicembre 2013 uno dei due nuovi requisiti richiesti dal citato articolo 24, alcune migliaia di docenti e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che hanno maturato, tra il 1° gennaio ed il 31 agosto 2012, i requisiti richiesti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero. Per questi ultimi, il cui numero dovrebbe aggirarsi intorno ai 3.500/4.000, falliti per il momento tutti i tentativi di apportare modifi che al più volte citato articolo 24, la speranza di poter andare in pensione con i vecchi requisiti è riposta nei giudici del lavoro se non addirittura in quelli della Corte Costituzionale chiamati a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del citato articolo 24 nella parte in cui non consente al personale della scuola che ha maturato nel corso dell’anno scolastico 2010/2011 i requisiti richiesti dalla precedente normativa di accedere al trattamento pensionistico. Nei confronti di coloro che decidono di andare in pensione il 1° settembre 2013 il calcolo della pensione e della buonuscita subirà alcune modifiche rispetto a quello disposto per chi è andato in pensione il 1° settembre 2012. La modifi ca che sarà apportata al calcolo della pensione attiene al coeffi ciente di trasformazione, come riportato nella tabella, da utilizzare per determinare, con il sistema di calcolo contributivo, la quota di pensione per i servizi prestati dal 1° gennaio 2012 e per quelli già soggetti al sistema di calcolo contributivo. Rientra in questa ultima categoria il personale della scuola con contributi versati solo a partire dal 1° gennaio 1996 e quello in regime misto (retributivo per i servizi prestati fi no al 31 dicembre 1995 e contributivo per quelli prestati successivamente e fi no alla cessazione dal servizio). Per quanto riguarda, invece, il calcolo del trattamento di fi ne servizio (buonuscita per il personale scolastico) il decreto legge 29 ottobre 2012, n.185, attualmente in Parlamento per la conversione in legge che dovrebbe avvenire entro il 29 dicembre, ripristina integralmente la normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 abrogando nel contempo la disposizione contenuta nel comma 10 dell’articolo 12 del decreto legge n. 78/2010 secondo cui a partire dai periodi di servizio prestati dal 1° gennaio 2011, la quota di buonuscita doveva essere calcolata secondo la normativa che disciplina il Tfr. ©Riproduzione riservata