DI LEONARDO COMEGNA

L’Inps presenta il conto ai consiglieri comunali i quali dal 2008, se vogliono la pensione devono pagarsela da soli. Lo ricorda l’Inps nella circolare n. 133/2012. Finanziaria 2008. La legge finanziaria 2008 (n. 244/2007, art. 2, comma 24), ha apportato alcune modifi che alle norme del dlgs n. 267/2000 (il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in materia di trattamento previdenziale degli amministratori locali. Nel testo dell’art. 81 del citato Tu è stato infatti aggiunto il seguente periodo «I consiglieri di cui all’art. 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’art. 86». Pertanto, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province e i consiglieri delle comunità montane non compresi nell’elenco di cui al citato art. 86 del Tu nei confronti dei quali in quanto eletti e rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 31 della legge 300/1970 era già applicato il regime dell’accredito fi gurativo, a partire dal 1° gennaio 2008, non hanno più titolo all’accredito gratuito, ma assumono a proprio carico il versamento di tutti gli oneri previdenziali. In altre parole, l’accredito della contribuzione fi gurativa utile per la pensione resta in piedi solo per i lavoratori dipendenti eletti presidenti di consigli comunali e provinciali ed i membri delle giunte. Gli altri, e cioè i semplici consiglieri, la pensione dovranno pagarsela da soli, attraverso il versamento della normale contribuzione pari al 33% della retribuzione di riferimento. Poiché l’art. 81 sopra citato, nel porre l’onere contributivo a carico degli amministratori locali in esame nulla ha previsto in merito all’obbligatorietà dei versamenti, si ritiene che la copertura dei periodi di aspettativa ai fi ni previdenziali, assistenziali e assicurativi sia rimessa alla libera volontà degli interessati. Questi hanno perciò facoltà di decidere se e in quale momento presentare istanza di autorizzazione al versamento della contribuzione a loro carico. La domanda. I consiglieri interessati, si legge nella circolare, devono presentare specifi ca domanda a valere dal trimestre in corso dalla data di presentazione, alla sede dell’Inps di propria competenza, corredandola con apposite dichiarazioni dell’amministrazione locale presso cui esercitano il loro mandato. Tale dichiarazione deve evidenziare la carica ricoperta, la durata del relativo mandato e la circostanza che l’amministratore è tenuto ad assolvere direttamente il carico contributivo; e del datore di lavoro, redatta sotto forma di autocertifi cazione. Da tale dichiarazione devono potersi rilevare la data di instaurazione del rapporto di lavoro, la data di collocamento in aspettativa e l’eventuale data fi nale della stessa, la categoria e la qualifi ca rivestita dal lavoratore all’inizio dell’aspettativa. Per determinare la contribuzione dovuta dai consiglieri a copertura dei periodi di aspettativa si farà riferimento alla retribuzione imponibile dichiarata con il fl usso EMens per le 52 settimane di lavoro immediatamente antecedenti la domanda. Ai fi ni del calcolo deve essere considerato l’intero ammontare della retribuzione imponibile.