Le novità introdotte dal dl 179/2012 si inseriscono in un quadro normativo che nel corso dell’ultimo anno è stato particolarmente attento ai problemi e alle criticità legate alla mancanza della copertura assicurativa. In particolare il decreto legge liberalizzazioni 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, ha previsto la messa in soffi tta del contrassegno assicurativo cartaceo con la progressiva dematerializzazione mediante sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici entro due anni dall’adozione di un regolamento ad hoc. La legge 27/2012 ha anche previsto l’emanazione di provvedimenti per disciplinare l’utilizzo della scatola nera al fi ne di ridurre le tariffe all’assicurato. Inoltre, lo stesso decreto ha disposto anche che le compagnie di assicurazione devono rilasciare sempre l’attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti; la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevarrà in ogni caso rispetto a quanto contestato dagli organi di polizia stradale, limitatamente agli accertamenti che saranno effettuati con riferimento al contrassegno elettronico o utilizzando i dispositivi di controllo a distanza. L’utilizzo di tali dispositivi di controllo era stato legittimato dalla legge di stabilità fi nanziaria 183/2011, che aveva integrato l’art. 193 del codice della strada. Concretamente, la mancanza di copertura assicurativa obbligatoria dei veicoli può essere accertata anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con le risultanze dei dispositivi che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, delle apparecchiature di cui all’art. 4 del decreto legge n. 121 del 20 giugno 2002 per accertare le violazioni degli artt. 142 (velocità puntuale o media), 148 (sorpasso) e 176 (comportamenti di guida in autostrada) del codice della strada e dei dispositivi che rilevano gli accessi non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffi co limitato e alle aree pedonali e i transiti sulle corsie e sulle strade riservate. La documentazione fotografi ca prodotta fornisce la prova della circolazione del veicolo nel momento del rilevamento. Se risulta che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa, l’organo di polizia inviterà il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certifi cato di assicurazione obbligatoria
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