Pagina a cura DI NORBERTO VILLA

Caos in azienda per la nuova ipotesi di responsabilità solidale nel caso di appalto di opere e servizi. Una norma (magari anche con valide motivazioni alle spalle) sparata nel mucchio senza troppe delimitazioni sta rischiando di creare l’impasse totale. Ecco allora una serie di questioni che a oggi, nonostante la normativa sia ormai in vigore, sono ancora sul tappeto e su cui neanche la circolare 40/E dell’Agenzia delle entrate è riuscita a fare luce. Per ognuna di esse offriremo una possibile soluzione adatta a coloro i quali, per poter continuare a operare, devono assumere una decisione. La norma e le spiegazioni. La norma di riferimento è l’articolo 13-ter del dl n. 83 del 2012 titolato «Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore». Gli unici chiarimenti fi no a oggi intervenuti sono quelli contenuti nella circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 (si veda ItaliaOggi Sette del 29 ottobre) che ha compiuto degli sforzi per facilitare alcuni compiti, ma non è riuscita a superarli in toto. Anche perché non vi è certezza che sia proprio l’Agenzia delle entrate che deve superare alcuni di questi ostacoli, quali per esempio l’esatto ambito di applicazione oggettivo della disposizione (cos’è un contratto di appalto). L’entrata in vigore. Almeno su questo punto non vi sono incertezze dopo i chiarimenti dell’Agenzia. Erano sorti dubbi, infatti, nell’individuare il momento a partire dal quale il committente/ appaltatore era tenuto, in forza delle nuove disposizioni, a verifi care gli adempimenti fi scali in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto. Secondo l’Agenzia si devono considerare due fatti (concorrenti): • le regole trovano applicazione solo per i contratti di appalto/ subappalto stipulati dal 12 agosto 2012; • in forza di quanto previsto dallo statuto del contribuente, visto che la norma introduce un adempimento di natura tributaria, gli adempimenti devono essere posti in essere a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma e quindi in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012. Ambito oggettivo. La disposizione prevede la responsabilità committente per il versamento all’Erario delle ritenute fi scali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto. Il contratto in questione deve essere di appalto di opere o servizi. Ma come fare a identifi care tale fattispecie? La qualificazione giuridica di un contratto genericamente di servizi non è facile e da anni la legalità) sta proponendo interpretazione di volta in volta non del tutto coincidente. L’unico riferimento certo è il codice civile (art. 1655), che defi nisce il contratto di appalto come quel contratto «col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro». Inoltre: i contratti d’opera sono inclusi o esclusi? Provando a immaginare azienda l’individuazione diviene un rompicapo (anche pensando che molti di questi rapporti non sono nemmeno formalizzati in forma scritta). Torna alla mente la pioggia di risoluzioni che sono intervenute quando era stato introdotto il reverse charge obbligatorio nel campo dei sub appalti edili (e i dubbi esistono ancora). Il consiglio più facile sarebbe quello nella pratica operativa di estendere al massimo l’ambito oggettivo, ma ciò non può certo dirsi una soluzione. Il settore dell’attività. L’art. 13-ter non fa alcun riferimento a una particolare settore a cui lo stesso deve applicarsi facendo presumere la sua applicazione a qualsiasi contratto di appalto o servizi. È vero però che il titolo I della norma in cui è compreso anche l’art. 13-ter è denominato Misure per l’edilizia e da ciò vi è chi sta cercando di sostenere la limitazione dell’applicazione delle regole agli appalti di tale settore. A oggi la scelta di questa strada non appare però suffi cientemente sorretta da motivazioni giuridica e potrebbe signifi care esporsi a rischi non di poco conto. Anche perché ripercorrendo la volontà del legislatore questa limitazione del campo di applicazione della novità non pare così evidente. I soggetti. Appaltatore, sub appaltatore e committente sono tutti e tre in diversa misura nella morsa della nuova regola. Anche dopo la circolare 40/E le diverse posizioni dovrebbero così riassumersi: • tra appaltatore scatta la solidarietà in assenza delle cautele imposte dalla norma; • per il committente non scatta invece la solidarietà ma una sanzione nella misura da 5 mila a 200 mila euro. Il committente. Appurato che la responsabilità solidale non è un problema del committente (sarebbe bene che anche sul punto arrivasse una conferma esplicita) la circolare 40/E non risolve tutti i problemi di quest’ultimo. La stessa infatti fa intuire (ma ciò è desumibile purtroppo anche dalla norma) che il rischio sanzionatorio per il committente non riguarda unicamente gli adempimenti dell’unico soggetto con cui lui ha a che fare (l’appaltatore), ma anche i comportamenti dei sub appaltatori che potrebbe anche non conoscerlo (potrebbe non sapere nemmeno del loro intervento). Il committente Alfa per stare al sicuro deve ottenere la documentazione sia dal suo appaltatore beta che da tutti i sub appaltatori di quest’ultimo (in molti casi ciò è materialmente impossibile). Un altro problema del committente riguarda la sanzione. La stessa è fi ssata in misura variabile da 5 mila a 200 mila euro senza che vi sia un proporzionalità con il pagamento effettuato. Un esempio: il committente paga prima di aver verifi cato la regolarità del comportamento dell’appaltatore o dei sub appaltatori e la sanzione sembra in ogni caso scattare (minimo di 5 mila euro), anche nel caso in cui il pagamento sia di soli 100 euro. Il tutto appare un po’ eccessivo. © Riproduzione riservata