Pagina a cura DI ANTONIO CICCIA
Imprese fuori dalla privacy. Il provvedimento sulle semplifi cazioni interviene sulla disciplina della riservatezza ed esclude dall’ambito di applicazione del Codice della privacy (dlgs 196/2003) anche gli imprenditori non costituiti in forma societaria. Questo signifi ca che per trattare i dati delle imprese, anche individuali, non occorrerà chiedere il consenso o mandare loro una informativa preventiva. Con una eccezione che riguarda i trattamenti di dati effettuati nel settore delle telecomunicazioni. Quindi niente telefonate indesiderate o fax pubblicitari con operatore automatico. Ma vediamo la novità nel dettaglio. Si interviene sull’articolo 5 del Codice della privacy dedicato all’ambito di applicazione delle disposizioni a tutela della riservatezza. L’articolo 5 esordisce specifi – cando che il Codice della privacy si applica al trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio italiano. Il codice inoltre si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un paese non appartenente all’Unione europea e, tuttavia, impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio italiano, anche diversi da quelli elettronici, a meno che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. Dopo avere stabilito in positivo l’ambito di applicazione, il codice dettaglia le eccezioni. La prima riguarda il trattamento di dati personali effettuato da persone fi siche per fi ni esclusivamente personali: questo trattamento è soggetto all’applicazione del codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Anche alle persone fi siche si applicano, però, le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati. Il provvedimento sulle semplifi cazioni aggiunge un comma (il 3-bis) dedicato a chi agisce nell’esercizio dell’attività di impresa, anche individuale. La formulazione letterale della nuova norma dispone che il trattamento dei dati personali di chi agisce nell’esercizio dell’attività di impresa, anche individuale, non è soggetto all’applicazione del presente codice. Si tratta, dunque, di una eccezione alla regola generale della applicazione universale del codice. Alla eccezione il nuovo comma 3-bis fa seguire una eccezione alla eccezione, per cui sono fatte salve le disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche relativamente al trattamento di dati riguardanti contraenti ed utenti di servizi, appunto, di comunicazioni elettroniche. L’effetto della disposizione è di esonerare completamente l’attività di impresa dalla disciplina della privacy (tranne per le comunicazioni elettroniche). Escludere dalla disciplina della privacy signifi – ca che non si applicano, innanzi tutto le disposizioni sugli adempimenti principali: informativa, consenso, notifi cazione. Ma esaminiamo i singoli casi. Se una persona fi sica tratta dati per fini esclusivamente personali, senza comunicazione sistematica o diffusione dei dati, non è soggetta all’applicazione del Codice della privacy; se una persona fi sica tratta dati per fi ni esclusivamente personali, e i dati sono destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione, è soggetta all’applicazione del Codice della privacy; se una persona fi sica tratta dati per fini che non possono dirsi esclusivamente personali è soggetta all’applicazione del Codice della privacy. In tutti i trattamenti effettuati dalla persona fi sica si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati. Se un ente collettivo tratta dati di persone fi siche è soggetto all’applicazione del codice della privacy; se un ente collettivo tratta dati di chi agisce nell’esercizio dell’attività di impresa, anche individuale, non è soggetto all’applicazione del codice della privacy; se un ente collettivo tratta dati riguardanti contraenti ed utenti di servizi di comunicazioni elettroniche è soggetto all’applicazione del Codice della privacy.