Pagina a cura DI ANDREA BONGI
Il fi sco ha un nemico: le autovetture. L’utilizzo di questo bene per l’attività d’impresa o per l’esercizio di arti e professioni è oggetto di continui e reiterati provvedimenti normativi tendenti a limitarne sempre più la deducibilità e l’appeal fi – scale. Allo stesso modo il possesso a titolo personale di uno o più veicoli per la circolazione stradale può essere oggetto di specifi ca analisi e selezione da parte del fi sco ai fi ni dei famigerati controlli da redditometro o per l’accertamento sintetico puro. Nessuna tolleranza nemmeno per le auto aziendali concesse in godimento ai soci o ai loro familiari, per le quali recentemente il legislatore ha previsto specifi che disposizioni antielusione e l’obbligo di comunicazione telematica al fi sco. Ma non è soltanto l’acquisto dell’autovettura che attira l’attenzione del fi sco italiano. Sul prezzo dei carburanti per autotrazione si scaricano, infatti, una miriade di accise e balzelli di varia natura attraverso i quali l’erario rimpingua continuamente le sue languide casse. Mai come in questi ultimi due anni le attenzioni del legislatore fi scale si erano così pesantemente concentrate sul settore delle autovetture in generale e sui loro possessori in particolare. Ma andiamo con ordine. I tagli alla deducibilità delle auto. L’ultimo intervento sul settore è proprio di questi giorni, anzi di queste ore, ed è stato effettuato dal disegno di legge di stabilità nel quale, oltre all’incremento dell’aliquota Iva di un punto percentuale a decorrere dal 1° luglio 2013, si introduce un ulteriore ribasso della deducibilità dei costi auto dal 27,5 al 20% con decorrenza 1° gennaio 2013. Prima della legge di stabilità era stata la riforma del mercato del lavoro (legge n. 92/2012) a intervenire pesantemente sulla deducibilità dei costi auto di imprese e professionisti. Il citato intervento normativo ha previsto in un colpo solo l’abbassamento dell’aliquota deducibilità fi scale dei costi auto dal 40 al 27,5% e al tempo stesso l’abbassamento della soglia di deducibilità dei costi delle autovetture concesse in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, dal 90 al 70%. Anche queste disposizioni decorrono dal prossimo 1° gennaio 2013. Il rischio redditometro e sintetico puro. Ma acquistare o mantenere un’autovettura, specie di grossa cilindrata, può costituire un indice di capacità contributiva in grado di far scattare verifi che ed accertamenti fi scali. Ne sanno qualcosa i contribuenti fi niti nelle liste selettive denominate «AU – Autovetture» utilizzate dal fi sco per gli accertamenti redditometrici e sintetici puri. In attesa di poter verificare come il nuovo redditometro 2.0 valuterà in termini reddituali il possesso di un’autovettura, la revisione dell’accertamento sintetico operata dal dl 78/2010 prevede, con decorrenza dal periodo d’imposta 2009, che il costo sostenuto per l’acquisto del veicolo debba trovare corrispondenza nei redditi posseduti dal contribuente. La logica del nuovo sintetico puro prevede dunque che nell’anno di acquisto di un’autovettura il contribuente possieda un reddito imponibile dichiarato al fi sco almeno pari al costo della stessa. In difetto occorre provare, con documentazione di supporto, il fi nanziamento di tale acquisto o la provenienza del denaro utilizzato per lo stesso. L’auto in uso a soci e familiari. Dopo l’intervento operato dal dl 138/2011 concedere in godimento un’auto aziendale a un socio o a un familiare può essere considerata operazione elusiva. Se per tale godimento non è stato pattuito un corrispettivo non inferiore al valore di mercato dello stesso la nuova normativa prevede misure deterrenti sia a carico del socio utilizzatore persone fi sica sia della società concedente. Per il primo potrà infatti scattare una forma residuale di tassazione quale reddito diverso della differenza fra il corrispettivo pattuito per il godimento e il valore di mercato dello stesso mentre per la società o per l’impresa concedente scatterà l’indeducibilità dei costi afferenti l’auto concessa in utilizzo. Le disposizioni suddette devono essere calate all’interno delle misure speciali di deducibilità auto disciplinate dal Tuir, in particolare l’articolo 164, che già prevedono una deducibilità forfettaria di tali costi e per converso una previsione sempre ex lege di utilizzo promiscuo di tali beni, destinata ora a raggiungere cifre attorno al 75-80% in virtù delle nuove misure sopra esaminate. Al di là delle conseguenze antielusive l’utilizzo dell’autovettura da parte di un socio o di un familiare dovrà comunque essere segnalata al fi sco tramite la famigerata comunicazione telematica dei beni ai soci, la cui scadenza è stata recentemente prorogata al 2 aprile 2013. I controlli su strada. Sempre più spesso i conducenti di auto, specie di quelle di grossa cilindrata, sono oggetto di specifi che campagne di controllo sul territorio operate generalmente dai militari della Guardia di fi nanza. Il controllo del territorio e quindi il blocco dei veicoli in transito, costituisce una delle missioni specifi che assegnate alle Fiamme gialle. Negli ultimi mesi tali attività si sono intensifi cate e hanno avuto quale specifi co fi ne quello di verifi care la coincidenza o meno fra titolarità dei veicoli e loro conducenti. Tutte le volte in cui il soggetto proprietario è risultato diverso dal conduttore si è verifi cato il rapporto causale sottostante. È evidente la fi nalità di tali verifi che in ottica redditometro e nuova disciplina antielusiva sui beni concessi in godimento a soci e familiari.
Deduzione dimezzata dal ddl stabilità
Come se non bastasse anche il disegno di legge di stabilità interviene sulla deducibilità dei costi delle auto aziendali. La misura prevista nella prima bozza del provvedimento approvato dall’esecutivo propone di rivedere ulteriormente al ribasso la percentuale di deducibilità delle auto di imprese e professionisti dal 27,50 al 20%. Nessuna modifi ca invece alla deduzione per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta che resterebbe, in questi casi il condizionale è d’obbligo, ancorata al 70%. L’intervento operato dal disegno di legge sulla stabilità fi nirebbe dunque per ridurre esattamente alla metà l’originaria deduzione sui costi delle auto inizialmente fi ssata nel 40% degli stessi. Nessuna modifi ca viene invece introdotta ai limiti massimi di deducibilità delle auto e degli altri veicoli quali motocicli e ciclomotori né alla detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto ed alle spese di gestione e utilizzo dei veicoli stessi. Allo stesso modo resteranno immutate le regole di deduzione dei costi e di detrazione dell’Iva per gli agenti e rappresentanti di commercio nonché per le attività per le quali le auto costituiscono beni strumentali a utilizzo esclusivo (taxi, autonoleggi ecc.). Se tali misure verranno successivamente confermate durante l’iter parlamentare della legge di stabilità, lo scenario che si prospetta in materia di auto aziendali dal 1° gennaio 2013 è abbastanza sconcertante. Il costo massimo deducibile sull’acquisto di un’autovettura diventerebbe pari a 3.615,19 euro (20% di 18.075,99) che nell’ipotesi in cui il costo di acquisto si posizioni attorno ai 36 mila euro rappresenterebbe esattamente il 10% dello stesso. Maggiore appeal invece nel caso di acquisto dell’autovettura e assegnazione della stessa in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta. In questo caso infatti a fronte del fringe benefi t tassato in busta al dipendente pari al 30% delle tariffe convenzionali fi ssate dall’Aci per una percorrenza media di 15.000 km all’anno, la società potrebbe dedurre i costi nella misura del 70% degli stessi indipendentemente dal valore di acquisto dell’auto stessa. Se questa alternativa mostrava già evidenti segni di convenienza dopo la sforbiciata ai costi delle auto aziendali operata dalla riforma del mercato del lavoro (legge n. 92/2012) adesso, con i nuovi limiti ribassati fi no al 20%, diventa forse l’unica alternativa possibile per poter continuare a gestire un parco auto. L’assegnazione in uso ai dipendenti, ed in certa misura anche agli amministratori, evita infatti a questi ultimi le complicazioni relative all’intestazione personale dell’autovettura con la successiva gestione dei rimborsi spesa alla società. L’acquisto diretto delle auto da parte degli amministratori, soci e dipendenti potrebbe poi esporre questi ultimi ai rischi, non certo da sottovalutare, in termini di accertamenti sintetici o da redditometro. Anche l’incremento di un punto percentuale dell’aliquota Iva previsto nel disegno di legge di stabilità è destinato a produrre effetti negativi sulla gestione delle autovetture di imprese e professionisti. Per questi ultimi infatti la detraibilità limitata dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta al momento dell’acquisto dell’auto e del sostenimento dei costi ad essa connessi farà aumentare la quota di componenti negativi afferenti detti beni limitandone ulteriormente l’appeal fi scale.