DI ANDREA MASCOLINI

Responsabilità solidale negli appalti meno pesante per le imprese. L’obbligo di acquisire la documentazione fi scale sulle ritenute Iva e Irpef da parte dei committenti e degli appaltatori scatta soltanto per i contratti e i subcontratti stipulati dopo il 12 agosto 2012. La documentazione va chiesta per i pagamenti effettuati dopo l’11 ottobre 2012. E in luogo della «asseverazione» del commercialista, del Caf o del consulente del lavoro è ammessa anche l’autodichiarazione. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate (direzione centrale normativa) con la circolare n. 40/E avente a oggetto alcuni profi li interpretativi dell’articolo 13-ter del dl n. 83 del 2012 (convertito in legge 134/2012) in tema di disciplina della responsabilità solidale dell’appaltatore, che ha integralmente sostituito il comma 28 dell’articolo 35 del dl n. 223 del 2006, dettando nuove regole per la responsabilità fi – scale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi. La novella introduce il principio dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto. La responsabilità non viene in essere laddove l’appaltatore/ committente acquisisca la documentazione attestante che i versamenti fi scali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente subappaltatore/ appaltatore. In assenza della documentazione il committente (verso l’appaltatore) e l’appaltatore (verso il subappaltatore) devono sospendere il pagamento dei corrispettivi. La norma dell’agosto scorso ammette che la documentazione possa consistere anche in una «asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati». In caso di violazione della norma scattano sia le sospensioni dei pagamenti sia sanzioni che possono variare da un minimo di 5.000 a un massimo di 200.000 euro. Si tratta di una norma molto criticata da diverse associazioni di categoria anche in relazione al fatto che i committenti hanno proceduto alla sospensione dei pagamenti a favore di appaltatori e subappaltatori in attesa di indicazioni in grado di chiarire alcuni profi li. L’Agenzia delle entrate provvede a dettare qualche utile chiarimento in primo luogo sull’entrata in vigore della norma, precisando che «le disposizioni contenute nell’articolo 13- ter del dl n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012». Non solo: dal momento che si tratta di adempimenti tributari, l’Agenzia precisa anche che, in base allo Statuto del contribuente (legge 212/2000), nonché in relazione al fatto che la norma incide sull’equilibrio del rapporto contrattuale, l’obbligo di esibire la documentazione scatta «a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certifi cazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012». Infine, semplificando notevolmente gli adempimenti, la Circolare afferma che in alternativa alle asseverazioni prestate dai Caf e dai professionisti abilitati è ammessa anche «una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del dpr n. 445 del 2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione». L’autodichiarazione dovrà però indicare il periodo nel quale l’Iva relativa alle fatture concernenti le prestazioni eseguite è stata liquidata, o specifi care il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate e riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati. ©Riproduzione riservata