Pagina a cura DI ANTONIO CICCIA E ALESSIO UBALDI
La lesione della salute non determina in automatico la diminuzione della capacità lavorativa. Incombe sul danneggiato l’onere di dimostrare, per il tramite di prove documentali o testimoniali, l’effettiva contrazione del reddito da lavoro o, in alternativa, la prospettiva di riduzione o cessazione dell’attività lavorativa per il futuro. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 11516 del 10 luglio 2012. Nel caso di specie un motociclista, nel percorrere una curva di un centro abitato, ha perso il controllo del suo veicolo andando a urtare una vettura che risaliva nel senso di marcia opposto, rimanendo successivamente investito da un secondo motociclista che seguiva la corsa del primo a velocità sostenuta. I giudici civili investiti della controversia hanno ripartito la responsabilità del sinistro tra lo stesso danneggiato e il secondo motociclista. Si è discusso sul giudizio di addebito della responsabilità ma soprattutto, qui tutto l’interesse della pronuncia, sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, che sarebbe conseguita al danneggiato dall’accertata riduzione della capacità lavorativa specifi ca. I giudici di merito, infatti, hanno ritenuto di escludere detta voce di danno nonostante la consulenza medico legale disposta avesse concluso nel senso «della perdita completa della capacità di condurre veicoli industriali, della riduzione di circa la metà della capacità di gestione di azienda di autotrasporti e del mantenimento di reddito rimesso all’impiego retribuito di terzi». Secondo la Corte di appello, in particolare, al fi ne di accordare la pretesa del danneggiato, anche con riferimento al quantum, sono imprescindibili la prova documentale o quella testimoniale della perdita di reddito. In mancanza di risultanze istruttorie, ha spiegato la Corte di merito, nulla può presumersi sulla base della ritenuta esistenza di un danno alla salute, né, peraltro è possibile fare ricorso per la quantifi cazione di tale diminuzione al parametro valutativo (suppletivo) ancorato al triplo della pensione sociale. Ebbene, la questione di diritto sottoposta a vaglio della Corte di cassazione adita in ultima istanza, è stata quella attinente alla ricorribilità, in via equitativa, al criterio suppletivo del c.d. triplo della pensione sociale nel caso di soggetto percettore di reddito sia prima che dopo l’evento dannoso dal quale gli sia derivata una riduzione della capacità di lavoro specifi ca ovvero se incomba al danneggiato l’onere della prova dell’intervenuta riduzione di reddito o della sua probabile riduzione in futuro e come questa prova debba essere fornita. Nel dare soluzione alla delicata vertenza i giudici romani hanno ribadito che tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, dal che sul danneggiato incombe l’onere di provare l’incidenza dei postumi sulla sua attività di lavoro attuale o futura, nonché, ove ciò sia possibile, la contrazione dei redditi ovvero la presumibile anticipata cessazione dell’attività lavorativa o la preclusione dello svolgimento di attività più remunerative. La decisione muove dall’analisi dell’ambito applicativo riservato al criterio di cui all’art. 4, comma terzo, della legge n. 39 del 1977, il quale «presuppone che non sia possibile al danneggiato nemmeno fornire elementi utili alla liquidazione del danno secondo criteri presuntivi, che tengano conto, in particolare, dell’attività di lavoro svolta al momento del sinistro». Il criterio equitativo del «triplo della pensione sociale », dunque, non può essere applicato nel caso in cui, come in quello di specie, il danneggiato era impiegato in attività lavorativa stabile al momento del sinistro e ha proseguito l’attività anche in un momento successivo. L’assenza di ogni soluzione di continuità, infatti, legittima l’incombente probatorio a carico del richiedente, teso a dimostrare, per il tramite delle dichiarazioni dei redditi ovvero altrimenti, la prova dell’avvenuta contrazione dei guadagni o comunque fornire, tramite prova documentale o testimoniale, elementi idonei a sorreggere la il giudizio prognostico sulla contrazione del reddito da lavoro.