GIAMBATTISTA RIZZA
Il divieto per l’automobilista di utilizzare il telefonino sussiste anche quando è fermo con semaforo rosso . Lo ha affermato il Tribunale di Torino, Sez. III, con la sentenza n. 3904 depositata il 7 giugno 2012. Il Tribunale piemontese ha esordito evidenziando che l’art. 173 del Codice della strada (»È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffi e sonore…») è una delle specifi cazioni dell’art. 140 del medesimo Codice («Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale») la cui ratio è quella di prevenire comportamenti tali da determinare in generale la distrazione dalla guida ed in particolare l’impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa. «L’impegno di una delle mani sul telefonino», prosegue la sentenza, «a prescindere dalla maggiore o minor durata della conversazione, incide sulla sicurezza nella circolazione del veicolo, implicando comunque un disturbo e una maggiore e minore deviazione della concentrazione alla guida del conducente – non importa se più o meno lunga – e comunque potendo implicare una situazione di possibile pericolo, ad esempio un ritardo nell’azionare i sistemi di guida al momento in cui scatta il verde laddove la conduzione del veicolo richiede tempi psicotecnici di reazione immediati; il divieto di utilizzo di cellulari durante la marcia e il concetto di marcia vanno intesi alla luce di tale ratio della norma». «Si pensi appunto», ha aggiunto la sentenza, «alle possibili conseguenze nel ritardo della partenza laddove scatti il verde semaforico e il veicolo rimanga ancora in posizione arresto e/o non riprenda tempestivamente la marcia, con accentuazione del pericolo di impatto/ collisione o urto con veicolo sopravveniente». «Il veicolo al semaforo», ha concluso il Tribunale, «non è né fermo né in sosta e quindi in una situazione di momentaneo arresto che alla luce della sopra evidenziata ratio della norma rientra però sempre nel concetto di marcia, tenuto conto che l’arresto dura un tempo solitamente breve e il tempo necessario per lo scattare del verde non giustifi ca una operazione del tutto improvvida e inopportuna e pericolosa quale il rispondere per dire che si è alla guida o per dire altro; il conducente ha la piena possibilità di fermarsi in luogo apposito e consentito alla prima occasione utile e richiamare senza rispondere mentre attende che scatti il verde». © Riproduzione riservata