DI DANIELE CIRIOLI
Al via le comunicazioni dei dati sanitari rilevanti per la sicurezza sul lavoro. Con decreto 9 luglio, infatti, sono individuati i contenuti della cartella sanitaria e di rischio e le modalità di trasmissione con cui i medici competenti devono annualmente effettuarne la comunicazione al servizio sanitario, come previsto dall’articolo 40 del Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008). Il provvedimento, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 173 del 26 luglio, entrerà in vigore il 25 agosto. Per un anno vigerà un periodo transitorio che sposta la scadenza del termine della prima trasmissione dei dati (relativi al 2012) dal 31 marzo (che è il termine ordinario) al 30 giugno 2013, e sospende la sanzione a carico dei medici inadempienti (da 1.000 a 4.000 euro). Il medico competente. Il Tu sicurezza defi nisce «medico competente » il medico in possesso di uno di titoli e requisiti, formativi e professionali indicati dallo stesso Tu, nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza compiti previsti dal disciplina della sicurezza sul lavoro; nonché per collaborare (sempre con il datore di lavoro) ai fi ni della valutazione dei rischi. Tra i compiti previsti, il Tu obbliga il medico a istituire, aggiornare e custodire sotto la sua responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Il Tu inoltre (articolo 40) stabilisce che entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento il medico competente deve trasmettere, telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria; e che a tal fi ne, con apposito decreto siano definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti della comunicazione e le modalità di trasmissione. L’adempimento è stato fi nora non operativo, in attesa della pubblicazione del predetto decreto. I contenuti della cartella. Il cartella sanitaria e di rischio, precisando che essa va tenuta sia su supporto cartaceo che informatico. Si tratta di dati relativi all’anagrafi ca di lavoratore e datore di lavoro; alla visita preventiva; ai contenuti minimi della comunicazione scritta su giudizio d’idoneità alla mansione. Il provvedimento, inoltre, precisa che i contenuti sono da considerarsi «informazioni minime», quindi inevitabili, della cartella sanitaria e di rischio. Quanto alle responsabilità, inoltre, il decreto ribadisce che il medico competente risponde della raccolta, dell’aggiornamento e della custodia delle informazioni; mentre, per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro di dati e informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste. La trasmissione dei dati. Più statistici risultano essere i contenuti delle informazioni che il medico è tenuto a comunicare (per esempio, dati sull’occupazione in azienda al 30 giugno e al 31 dicembre). Il decreto stabilisce che la trasmissione dei dati va effettuata dal medico competente entro il primo trimestre (cioè 31 marzo) dell’anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente in via telematica. Periodo transitorio. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 25 agosto (30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta). Per il primo anno è previsto un periodo transitorio (appunto di mesi 12 dall’entrata in vigore del decreto (fi no al 24 agosto 2013) per la sperimentazione delle nuove norme. © Riproduzione riservata